Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata su istanza del ricorrente (TAR Puglia n. 433 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte ricorrente nel corso del giudizio impone al giudice amministrativo, in omaggio al principio dispositivo e in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., di dichiarare l’improcedibilità del ricorso. La declaratoria di improcedibilità consegue alla univoca manifestazione di volontà della parte, senza che sia necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria o valutazione nel merito. L’esito della controversia e la particolarità delle questioni sottese al giudizio possono giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, fatta salva la refusione del contributo unificato.
Il Fatto
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia una serie di atti concernenti il procedimento di accertamento di conformità ex art. 2 del d.P.R. n. 383/1994 e l’avvio della conferenza di servizi per gli interventi di completamento delle infrastrutture di security portuale. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, era stato proposto nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche e di altre amministrazioni, alcune delle quali non si erano costituite in giudizio.
Nel corso del processo, con atto depositato in data 23 dicembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso, chiedendo che il giudice dichiarasse l’improcedibilità del gravame e insistendo per la refusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, preso atto della univoca dichiarazione della parte ricorrente, ha ritenuto che non potesse che conseguire la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha richiamato, a sostegno di tale conclusione, il principio dispositivo che governa il processo amministrativo e la disposizione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., la quale prevede la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravvenga la carenza di interesse delle parti.
La pronuncia si conforma al consolidato orientamento giurisprudenziale citato, secondo cui la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito costituisce titolo sufficiente per la declaratoria di improcedibilità, senza che rilevi l’esame delle questioni sostanziali sollevate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.
Quanto al regime delle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, valorizzando l’esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio. È stata invece fatta salva la refusione del contributo unificato, con ciò confermando che la compensazione delle spese non incide sull’obbligo di rimborso del tributo versato per l’accesso alla giustizia amministrativa.
Nota della Redazione
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