Il ritardo della PA non legittima il risarcimento automatico del danno (TAR Lazio n. 8457 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento del termine di conclusione del procedimento amministrativo non è mai risarcibile in re ipsa: la parte che agisce per il risarcimento del danno ex art. 2-bis, comma 1, l. n. 241/1990 ha l’onere di dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo, l’esistenza del pregiudizio, la sua riconducibilità eziologica all’inerzia della pubblica amministrazione e la misura del danno asseritamente sofferto. Nel giudizio risarcitorio davanti al giudice amministrativo, il principio dispositivo con metodo acquisitivo, proprio del processo impugnatorio, non opera: trova piena applicazione l’art. 2697 cod. civ., sicché la liquidazione equitativa non può supplire a carenze probatorie sull’esistenza stessa del danno. Le spese legali sostenute per agire in giudizio non possono essere domandate a titolo di danno emergente, essendo la materia regolata dalla disciplina specifica di cui all’art. 26 cod. proc. amm. e agli artt. 91 ss. cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Comune di Potenza, aveva presentato istanza volta al riconoscimento di un titolo di studio conseguito all’estero, ai fini della valutazione per la progressione verticale contemplata dal CCNL applicabile. L’Amministrazione comunale aveva trasmesso l’istanza al Ministero dell’Università e della Ricerca, che però non aveva concluso il procedimento.

Avverso il silenzio-inadempimento, il ricorrente aveva proposto ricorso, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, l’ordine di provvedere e il risarcimento del danno. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, aveva accolto l’azione avverso il silenzio, convertendo il rito in ordinario per la trattazione della domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto la domanda risarcitoria, richiamando il paradigma della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. e i principi espressi dalle Adunanze Plenarie n. 7 del 2021 e n. 12 del 2024, secondo cui il superamento del termine di conclusione del procedimento non è mai risarcibile in re ipsa e richiede la prova rigorosa di un danno effettivo.

La Corte ha rilevato che le allegazioni del ricorrente — consistenti nella mancata partecipazione alla procedura di progressione di carriera e nella perdita di opportunità professionali — erano generiche e sfornite di supporto probatorio, senza che fossero stati prodotti scritti difensivi o documenti ulteriori in vista dell’udienza dedicata alla domanda risarcitoria. Ha quindi affermato che l’onere della prova gravante sulla parte ricorrente non poteva ritenersi assolto, operando nel giudizio risarcitorio il principio dell’art. 2697 cod. civ. con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo.

Quanto alla richiesta di liquidazione in via equitativa, la Corte ha precisato che tale strumento non può colmare carenze probatorie sull’esistenza del danno, dovendo il danneggiato dimostrare la consistenza del pregiudizio di cui chiede il ristoro, senza potersi limitare ad allegare un mero principio di prova.

Infine, con riguardo alla domanda di risarcimento delle spese legali a titolo di danno emergente, il Collegio l’ha respinta, richiamando l’autonomia della disciplina del regolamento delle spese di giudizio ex art. 26 cod. proc. amm. e art. 91 cod. proc. civ. rispetto a quella risarcitoria, con la conseguenza che la parte non può domandare a titolo di risarcimento le spese sostenute per intraprendere il giudizio stesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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