Recupero di competenze stipendiali da dipendente pubblico militare e sollecita definizione del merito in sede cautelare (TAR Puglia n. 274 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo che incide su interessi di natura prettamente economica può essere adeguatamente tutelata dal giudice amministrativo con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., senza necessità di una pronuncia interdittiva provvisoria. Il ricorso a tale strumento è possibile quando la parte ricorrente non dimostri un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, ferma comunque l’applicabilità delle tutele previste dal D.P.R. n. 180/1950 in materia di quote pignorabili e cedibili dello stipendio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio, impugnava l’atto dispositivo con cui la Direzione di Amministrazione della Marina Militare aveva disposto il recupero di competenze stipendiali per un importo lordo di € 11.517,11, relativo ad un periodo tra il 22.06.2024 e il 29.01.2025. Tale atto trovava il proprio presupposto in un decreto della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva che aveva statuito la non dipendenza da causa di servizio dell’infermità “DISTURBO DELL’ADATTAMENTO”, escludendo così il diritto del militare alla conservazione del trattamento stipendiale pieno.
La parte ricorrente aveva proposto anche domanda di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento di recupero, deducendo la fondatezza delle proprie ragioni e la sussistenza di un danno derivante dalla decurtazione economica. Si costituiva il Ministero della Difesa, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, contestando la fondatezza delle pretese avversarie.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione di Lecce, ha ritenuto di non dover esprimere una valutazione nemmeno sommaria sulla sussistenza del fumus boni juris, assorbendo ogni questione al riguardo. La decisione si è invece concentrata sulla verifica del periculum in mora, rilevando che il pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente era di natura esclusivamente economica e, in quanto tale, non tale da giustificare una misura cautelare di natura interdittiva.
Il collegio ha osservato che tale pregiudizio patrimoniale può essere adeguatamente ristorato in sede di decisione nel merito, non ricorrendo quindi l’estremo dell’irreparabilità. Ha inoltre valorizzato un elemento fattuale rilevante: la parte ricorrente, pur lamentando un danno dalla decurtazione stipendiale, non aveva richiesto all’amministrazione un congruo piano di rateizzazione dell’importo oggetto del recupero, circostanza che evidenzia la minore urgenza della tutela cautelare invocata.
In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissando per la trattazione l’udienza pubblica del 9 febbraio 2027. Ha, infine, disposto la compensazione delle spese della fase cautelare e l’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei loro dati personali.
Nota della Redazione
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