Autotutela del Comune e cessazione della materia del contendere sulla bonifica (TAR Puglia n. 1051 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ritiro in autotutela del provvedimento impugnato, disposto dall’amministrazione prima della decisione di merito e idoneo a soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il giudice amministrativo prende atto della sopravvenuta eliminazione dell’atto e della conseguente assenza di interesse alla pronuncia, senza necessità di scrutinio nel merito dei motivi di ricorso. La declaratoria di cessazione presuppone la verifica dell’effetto satisfattivo dell’iniziativa amministrativa e della mancata opposizione delle parti. La compensazione delle spese resta affidata alla valutazione discrezionale del Collegio, in ragione della peculiarità della vicenda.
Il Fatto
Il Comune di Brindisi, con ordinanza sindacale n. 22 del 22.05.2024, ha intimato al Consorzio gestore di un comprensorio di bonifica la rimozione completa dei rifiuti abbandonati su una stradina, il conferimento a impianto autorizzato e la presentazione della documentazione di trasporto e smaltimento entro termini prestabiliti. Il provvedimento muoveva dal presupposto della titolarità in capo al Consorzio di un obbligo di bonifica ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006.
Il Consorzio ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Puglia, deducendo l’assenza di diritti reali o personali sulla strada, qualificata come di viabilità d’uso pubblico e di competenza dell’ente locale, il difetto di motivazione e di istruttoria sull’elemento soggettivo e la violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 per carenza dei presupposti di contingibilità e urgenza.
La Motivazione della Corte
Nella fase cautelare il Collegio, con ordinanza n. 627 del 27.09.2024, ha sospeso l’efficacia del provvedimento e fissato l’udienza pubblica di merito. In vista di tale udienza l’amministrazione resistente ha depositato, in data 06.06.2025, il provvedimento di ritiro in autotutela dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale rileva che il ritiro sopravvenuto soddisfa integralmente la pretesa della parte ricorrente. Ne deriva, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere, dovendosi prendere atto dell’eliminazione dell’atto con effetto satisfattivo.
La decisione non comporta alcuno scrutinio dei tre motivi di impugnazione, che restano assorbiti dal sopravvenuto ritiro. Il Collegio non è chiamato a verificare la fondatezza delle censure sulla titolarità del Consorzio o sul difetto dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente, essendo venuto meno l’oggetto della controversia.
Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione, valorizzando la peculiarità della vicenda e la particolare natura della controversia, coerentemente con l’esito non definitorio nel merito.
Nota della Redazione
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