Ricompense Polizia: discrezionalità del Consiglio e diniego della lode (TAR Marche n. 1051 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ordinamento del personale della Polizia di Stato il sistema delle ricompense per meriti di servizio è connotato da accentuata discrezionalità, che diviene tanto più ampia quanto più elevato è il livello del riconoscimento richiesto. Il giudizio sull’attribuzione della lode spetta al Consiglio per le Ricompense, cui compete garantire proporzionalità ed omogeneità dei criteri rispetto alle proposte provenienti dai singoli Questori. Non costituisce vizio del provvedimento la difformità dalla proposta del Questore, rientrando nell’autonomia dell’Amministrazione la ricostruzione e l’apprezzamento dei presupposti fattuali. Il sindacato di legittimità resta circoscritto ai profili di abnormità dell’iter logico, macroscopica illogicità, incongruità della motivazione e travisamento della realtà fattuale. La natura officiosa del procedimento e l’ampia discrezionalità escludono l’obbligo di preavviso di rigetto.
Il Fatto
Un Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, in servizio presso una Sezione Polizia Stradale, interveniva nel luglio 2017 su segnalazione di una donna: il compagno, in stato di ebbrezza, aveva superato la scogliera e minacciava di gettarsi in acqua. Secondo la relazione di servizio, un primo collega dialogava con l’uomo per dissuaderlo; sopraggiunti altri agenti, due si lanciavano in acqua e lo afferravano, mentre i restanti li aiutavano a trarre in salvo la persona e ad affidarla ai sanitari.
Il dirigente dell’ufficio e il Questore proponevano tutti e quattro gli agenti per la lode. Il Consiglio per le Ricompense, nel giugno 2021, la concedeva al solo agente intervenuto per primo, ritenendo che il contributo degli altri rientrasse nel diligente espletamento dei compiti istituzionali. Il ricorrente impugnava il diniego deducendo travisamento dei fatti, disparità di trattamento, erroneità dei presupposti e violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. La materia è disciplinata dagli artt. 69 e 70 d.P.R. n. 782/1985. L’art. 69, comma 4, richiede che il dipendente si sia distinto per applicazione, impegno e capacità tecnico-professionali, conseguendo apprezzabili risultati nell’espletamento dei compiti d’istituto. Su questa base il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la discrezionalità cresce con il livello della ricompensa (Cons. Stato n. 8379 del 2025; Cons. Stato n. 716 del 2022; TAR Piemonte n. 916 del 2022).
Quanto al procedimento, il Consiglio ha il compito di garantire proporzionalità e omogeneità dei criteri, posto che le proposte dei Questori provengono da fonti plurime e possono risultare scoordinate. Non è quindi vizio la difformità dal parere del Questore (Cons. Stato n. 650 del 2025). Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato all’abnormità dell’iter logico, alla macroscopica illogicità, all’incongruità della motivazione e al travisamento della realtà fattuale (Cons. Stato n. 6270 del 2026; TAR Sicilia, Catania, n. 2517 del 2025; TAR Lombardia, Milano, n. 925 del 2024).
Nel merito, la scelta di distinguere l’apporto dei vari dipendenti non è irragionevole: l’agente insignito era intervenuto per primo ed era rimasto a lungo a dialogare con l’interessato. L’apporto del ricorrente, che si gettava in acqua in aiuto del collega, è degno di apprezzamento ma non presenta quel carattere di meritevolezza richiesto per la lode. Il Tribunale esclude inoltre il dedotto travisamento delle note del dirigente e del Questore: l’equiparazione di tutti gli operatori nella fase finale del salvataggio corrisponde a realtà, essendo l’esito frutto della collaborazione di tutti gli agenti.
Il terzo motivo è infine respinto. La natura officiosa del procedimento di conferimento delle ricompense e l’amplissima discrezionalità nell’apprezzamento dei presupposti escludono la configurabilità di un’obbligatoria interlocuzione con l’interessato ex art. 10-bis legge n. 241/1990, che sarebbe priva di concreta utilità (TAR Lazio, Roma, n. 10713 del 2021). Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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