Carenza del periculum in mora per pregiudizio economico nel giudizio cautelare amministrativo (TAR Puglia n. 236 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare amministrativo, ai sensi dell’art. 55, comma 1, cod. proc. amm., il pregiudizio dedotto dalla parte ricorrente, ove si sostanzi in un nocumento di natura economica, allegato in chiave generica e non supportato da idonea documentazione, non integra il requisito della irreparabilità richiesto per l’accoglimento della domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Il difetto del periculum in mora determina il rigetto dell’istanza cautelare e rende assorbita ogni valutazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris, fermo restando l’approfondimento delle condizioni dell’azione nella fase di merito.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore delle onoranze funebri, ha impugnato la deliberazione del Commissario straordinario del Comune con cui è stata determinata la realizzazione di una casa funeraria con annessa agenzia funebre da parte di una società concorrente, nonché il successivo permesso di costruire. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha altresì impugnato l’autorizzazione all’apertura della casa funeraria, rilasciata dal responsabile dell’Ufficio SUAP, e gli atti istruttori presupposti. Nel giudizio cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, deducendo il pregiudizio derivante dall’avvio dell’attività concorrenziale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nel valutare la domanda cautelare, ha ritenuto che il ricorso non sia assistito dal presupposto del periculum in mora, condizione necessaria ai sensi dell’art. 55, comma 1, cod. proc. amm. per la concessione della misura di sospensione richiesta. In particolare, il Collegio ha rilevato che il pregiudizio lamentato si atteggia come un danno di natura economica, derivante dalla maggiore concorrenza nel mercato delle pompe funebri, e che tale allegazione risulta sia generica sia priva di adeguato supporto probatorio/documentale.

La pronuncia richiama il principio consolidato per cui l’irreparabilità del pregiudizio, quale presupposto della tutela cautelare nel processo amministrativo, non può ritenersi sussistente quando il danno sia suscettibile di successivo ristoro per equivalente monetario, come avviene per i danni di natura prettamente patrimoniale.

Il Collegio ha espressamente precisato che la valutazione del requisito dell’irreparabilità ha carattere pregiudiziale e assorbente, non occorrendo procedere all’esame del fumus boni iuris alla luce del riscontrato difetto del primo requisito. Ha tuttavia rimesso alla fase di merito ogni approfondimento in ordine alle condizioni dell’azione con riferimento alla legittimazione della società istante e profili comunque non scrutinabili in tale sede.

La decisione di rigetto dell’istanza cautelare è stata accompagnata dalla compensazione delle spese di lite della fase, considerata la natura degli interessi coinvolti e la peculiarità della vicenda contenziosa, sebbene l’esito della domanda cautelare sia stato sfavorevole alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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