Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro per la carta docenti: obbligo di esecuzione e commissario ad acta (TAR Marche n. 838 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, successivo alla notifica della sentenza all’Amministrazione, rende il ricorso procedibile anche in assenza di una formale diffida ad adempiere. L’Amministrazione che, costituitasi solo formalmente, non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa, è inottemperante al giudicato. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento, dichiara l’obbligo di esecuzione integrale della sentenza, assegna un termine per adempiere e nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta, che potrà essere investito direttamente dal creditore. La mancata opposizione di specifiche ragioni comporta altresì la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ne dichiarava il diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le sue articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme ivi liquidate per gli anni scolastici indicati. La sentenza, notificata all’Amministrazione, non era stata impugnata ed era passata in giudicato.
Lamentando il mancato pagamento delle somme, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche. L’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche si costituiva in giudizio con memoria meramente formale, senza opporre alcuna eccezione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo soddisfatta la condizione prevista dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, era infatti decorso il termine di 120 giorni ivi previsto, rendendo l’azione di ottemperanza esercitabile.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Tale comportamento è stato interpretato come assenza di elementi idonei a giustificare il mancato adempimento, con conseguente accoglimento del ricorso.
Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato un commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, provvedendo entro i successivi 120 giorni anche adottando gli atti necessari, quali variazioni di bilancio.
Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto di accogliere la domanda, condannando l’Amministrazione alla rifusione. La circostanza che l’inadempimento non fosse controverso al momento della presentazione del ricorso ha infatti integrato i presupposti per l’applicazione del principio di soccombenza, in linea con quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025.
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