Esecuzione del giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Liguria n. 1053 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, quale presupposto per l’esecuzione del giudicato formatosi nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza di contestazioni nel merito da parte dell’amministrazione intimata, il ricorso è fondato e va accolto, con ordine di esecuzione del giudicato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Sussistono i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale ministeriale, che provvede nel successivo termine di trenta giorni in caso di perdurante inottemperanza. Sussistono altresì i presupposti, su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, per la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo.

Il Fatto

Le ricorrenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 9.1.2024, n. 16. Con tale pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione a quattro annualità per ciascuna ricorrente, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali.

La medesima sentenza ha condannato il Ministero a corrispondere a una delle ricorrenti la Retribuzione Professionale Docenti per un determinato anno scolastico, in relazione al lavoro svolto in forza di contratto a termine. Il Ministero si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il ricorso è passato in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accerta in primo luogo l’assenza, nel merito, di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata. Verifica poi l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997. Su tali presupposti il ricorso è fondato e va accolto.

Consegue l’ordine al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. L’ottemperanza deve avvenire mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti, l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso e il pagamento della Retribuzione Professionale Docenti per l’anno scolastico indicato.

Il Collegio ravvisa i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Il commissario dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.

Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, il Tribunale fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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