Inammissibile la domanda cautelare priva di presupposti e conclusioni (TAR Lombardia n. 572 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile la domanda cautelare che, pur essendo indicata nell’epigrafe del ricorso per motivi aggiunti, non contenga una specifica articolazione dei presupposti che la giustificano, né sia riproposta nelle conclusioni. L’eventuale errore materiale eccepito dalla difesa in udienza non può supplire alla carenza di esposizione dei motivi a fondamento dell’istanza, atteso che la domanda cautelare deve essere autonoma e autosufficiente rispetto al ricorso nel quale è proposta.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore agricolo, impugnava dinanzi al TAR Lombardia una serie di provvedimenti concernenti il meccanismo di recupero degli extraprofitti nel settore elettrico, tra cui la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e le relative regole applicative del GSE. Nel corso del giudizio, la società proponeva un ricorso per motivi aggiunti, depositato il 22 aprile 2026, volto all’annullamento, previa sospensione cautelare, delle fatture emesse dal GSE e della conseguente diffida di pagamento.

Nell’epigrafe del ricorso per motivi aggiunti veniva indicata la domanda cautelare, ma senza articolarne i presupposti e senza che la stessa fosse riproposta nelle conclusioni. All’udienza camerale del 14 maggio 2026, la difesa della società attribuiva le carenze a un mero errore materiale.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha preliminarmente rilevato, come correttamente eccepito dalla difesa del GSE, che il ricorso per motivi aggiunti risultava sprovvisto di un’effettiva domanda cautelare. La richiesta di sospensione era infatti solamente indicata nell’epigrafe, senza alcuna esposizione dei presupposti che, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., devono sorreggerla: il danno grave e irreparabile e il fumus di fondatezza del ricorso.

Il Collegio ha quindi valutato il tentativo della parte ricorrente di sanare tale carenza in udienza, laddove la difesa aveva qualificato le omissioni come un errore materiale. Sul punto, il Tribunale ha osservato che l’eccepito errore materiale non può in alcun modo surrogare l’assenza di motivi a sostegno della domanda cautelare: la funzione dell’istanza di sospensione richiede una specifica e autonoma motivazione, che non può essere affidata a una successiva integrazione o a una mera dichiarazione di intenti.

Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata dichiarata inammissibile. Il TAR ha infine compensato le spese della fase cautelare, valorizzando la peculiarità della fattispecie, e ha disposto l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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