Errata perimetrazione delle aree boscate: vincolo paesaggistico annullato per difetto di istruttoria (TAR Lazio n. 14556 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pianificazione paesaggistica, l’apposizione del vincolo di cui all’art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004 su un’area qualificata come “boscata” richiede una compiuta istruttoria sulla sussistenza dei requisiti definitori del bosco. Laddove l’amministrazione proceda all’assoggettamento a vincolo in una situazione di oggettiva incertezza circa la natura del territorio, omettendo di approfondire e motivare, il provvedimento è illegittimo per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. L’eventuale certificazione comunale di cui all’art. 39, comma 5, delle Norme del P.T.P.R. costituisce lo strumento per dirimere le incertezze di perimetrazione, ma non può supplire all’assenza di un’adeguata attività istruttoria in sede di pianificazione. Il giudice, nell’annullare il vincolo, deve lasciare salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione, con il coinvolgimento del Comune per l’accertamento dell’effettiva destinazione del territorio.
Il Fatto
Una società proprietaria di due lotti di terreno siti nel centro abitato del Comune di Latina, ha impugnato il Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio, approvato con delibera del Consiglio regionale prima nel 2019 e poi, dopo l’intervento della Corte costituzionale, nel 2021, nella parte in cui l’area di sua proprietà era stata identificata e vincolata come “area boscata” ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004. La ricorrente deduceva che il vincolo non era previsto nel piano adottato e che l’area non possedeva i requisiti per essere definita boscata. A seguito dell’annullamento della prima delibera di approvazione, la società ha proposto motivi aggiunti avverso il nuovo piano, lamentando vizi di partecipazione, difetto di istruttoria e violazione della normativa in materia di boschi. La società ha chiesto anche il risarcimento del danno, salvo poi dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse alla domanda.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo, in ragione dell’intervenuto annullamento della delibera di prima approvazione del PTPR da parte della Corte costituzionale. Ha invece respinto l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per mancata notifica al Ministero della Cultura, conformandosi al principio espresso dal Consiglio di Stato secondo cui, in tali vicende, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio anziché dichiarare l’inammissibilità.
Nel merito, la Sezione ha accolto il ricorso per motivi aggiunti, rilevando come dalla documentazione depositata dal Comune emergesse una situazione di oggettiva incertezza sulla qualificazione dell’area come boscata. In particolare, la nota comunale di riscontro all’istanza di certificazione dell’assenza del bosco dimostrava che l’amministrazione comunale non era in grado di valutare compiutamente l’istanza, richiedendo alla Regione e al Ministero chiarimenti sul nuovo assetto pianificatorio, reso necessario dall’annullamento della delibera di aggiornamento della tavola cartografica.
Il Tribunale ha osservato che la definizione di bosco, come prevista dall’art. 39 delle Norme del P.T.P.R., comprende anche gli appezzamenti arborati isolati situati a distanza non superiore a venti metri dai boschi, ma esclude le piante sparse e le fasce alberate. La ricorrente aveva evidenziato come la distanza tra gli alberi sulla particella interessata e l’area verde confinante superasse la soglia dei venti metri, rendendo applicabile l’esclusione di cui al comma 4, lett. b), dell’art. 39.
Alla luce di tali elementi, per il Collegio non risultava affatto pacifico che l’area fosse qualificabile come bosco, al contrario di quanto ritenuto dalla Regione negli atti gravati. Da ciò è conseguito il riconoscimento del difetto d’istruttoria e del conseguente vizio di motivazione in cui era incorsa l’amministrazione nell’apporre il vincolo. Il TAR ha quindi annullato in parte qua il PTPR impugnato, facendo salvo il riesercizio del potere da parte della Regione, in collaborazione con il Ministero e con il coinvolgimento del Comune, ai fini dell’accertamento dell’effettiva destinazione del territorio ai sensi dell’art. 39 delle Norme del P.T.P.R. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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