Il vincolo culturale richiede motivazione specifica sul pregio artistico (TAR Puglia n. 566 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di interesse culturale di un immobile, ex art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, è atto connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa, ma resta sindacabile dal giudice amministrativo, anche con controllo intrinseco, quanto a logicità, coerenza e completezza dell’istruttoria e della motivazione. È illegittimo il decreto di vincolo la cui motivazione per relationem alla relazione della Soprintendenza non individui specificamente gli elementi di peculiare pregio architettonico o di rappresentatività sociale del bene, limitandosi a una ricostruzione storica e a una sommaria descrizione. Il termine di conclusione del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ha natura ordinatoria e non perentoria. Lo stato di degrado del bene non osta alla imposizione del vincolo. Nel processo amministrativo è inammissibile l’intervento ad adiuvandum di chi vanti un interesse diretto e personale all’annullamento dell’atto, dovendo agire in via autonoma.

Il Fatto

Il Comune di Gallipoli, proprietario del compendio denominato “Ex Villaggio del Fanciullo”, avviava le procedure per la dismissione dell’immobile, subordinandone l’alienazione agli esiti della verifica di interesse culturale. All’esito del procedimento, il Ministero della Cultura, con decreto n. 1527 del 10 ottobre 2024, dichiarava il bene di interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, richiamando la relazione storico-artistica della Soprintendenza.

Avverso tale decreto il Comune proponeva ricorso, deducendo vizi di istruttoria, difetto di motivazione, violazione delle norme sul procedimento e sproporzione del vincolo rispetto allo stato di degrado dell’immobile. Con motivi aggiunti impugnava anche il rapporto informativo depositato in giudizio dall’Amministrazione. Spiegavano intervento ad adiuvandum due soggetti, occupanti di una porzione del compendio, la cui azione di usucapione era stata respinta in appello proprio in ragione della sopravvenuta declaratoria di interesse culturale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’intervento adesivo-dipendente è consentito solo a chi vanti una posizione di fatto collegata alla situazione fatta valere dal ricorrente principale, non anche al cointeressato, che ha un interesse personale e diretto all’impugnazione e deve agire in via autonoma. Gli interventori, avendo subito una lesione diretta dal decreto, avrebbero dovuto impugnarlo separatamente.

Nel merito, il Tribunale ha accolto i primi due motivi di ricorso, relativi al difetto di istruttoria e all’insufficienza della motivazione. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, ha ribadito che il sindacato del giudice amministrativo non si limita al controllo estrinseco ma si estende alla verifica di attendibilità e coerenza degli esiti. La relazione della Soprintendenza, richiamata per relationem dal decreto, si limitava a ricostruire le vicende edificatorie e a descrivere sommariamente l’immobile, senza specificare quali fossero gli elementi di particolare pregio architettonico o quali ragioni giustificassero il rilievo sociale attribuito all’istituzione ivi allocata. La Corte ha inoltre rilevato che non risultava alcuna traccia della valutazione dei contributi istruttori forniti dal Comune, ulteriormente connotando l’incompletezza dell’istruttoria.

Il terzo motivo è stato respinto: il termine di conclusione del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale, in assenza di previsioni contrarie, ha natura ordinatoria, sicché il superamento non determina la decadenza del potere. Infondato anche il quarto motivo: lo stato di degrado non impedisce la dichiarazione di interesse culturale, potendo il bene, ancorché in condizioni precarie, essere oggetto di tutela; la comunicazione di avvio del procedimento ripristinatorio, priva di immediata efficacia lesiva, non è contraddittoria ma conferma la possibilità di recupero dell’immobile.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del decreto ministeriale e salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi. I motivi aggiunti sono stati invece dichiarati inammissibili per difetto di interesse, trattandosi di impugnazione di un rapporto informativo privo di valore provvedimentale ed estraneo al procedimento. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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