Dossi artificiali oltre l’altezza massima e legittimità del provvedimento al momento dell’emanazione (Cons. Stato n. 10541 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittima, e anzi doverosa, l’ordinanza con cui il Comune dispone la rimozione di dossi artificiali installati sulla base di una precedente autorizzazione che ne aveva circoscritto l’oggetto ai soli rallentatori di velocità, qualora le misurazioni accertino altezze superiori al massimo consentito dal regolamento di esecuzione del codice della strada. La legittimità dell’atto amministrativo si valuta con esclusivo riferimento alla situazione di fatto e di diritto vigente al momento della sua emanazione, restando irrilevanti i pareri sopravvenuti, che al più possono incidere sull’efficacia attuale del provvedimento. Le censure concernenti profili estranei all’oggetto dell’autorizzazione sono inconferenti, perché inficiate da un errore fattuale che ne mina alla base la fondatezza. Sono tardive, e quindi inammissibili, le doglianze proposte per la prima volta solo nel giudizio di rinvio a seguito di riassunzione.

Il Fatto

Un consorzio aveva chiesto al Comune l’autorizzazione a installare rallentatori di velocità su alcune strade interne. Il Comune l’aveva rilasciata, richiamando il regolamento di esecuzione del codice della strada e i limiti e le condizioni ivi prescritti. In seguito a segnalazioni dei residenti, la polizia locale aveva misurato i manufatti e rilevato altezze superiori alla misura massima. Il Comune aveva quindi ordinato la rimozione dei sistemi e della relativa segnaletica, individuando la disciplina della circolazione necessaria per l’esecuzione dei lavori.

Il consorzio aveva impugnato l’ordinanza davanti al TAR Lazio. Il giudizio era stato definito con una prima sentenza, annullata dal Consiglio di Stato con rinvio per mancato avviso al difensore della fissazione dell’udienza. Riassunto il giudizio, il TAR aveva rigettato il ricorso. Il consorzio ha proposto appello, lamentando errore di giudizio, eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione della disciplina regolamentare sui dossi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un rilievo fattuale decisivo: oggetto dell’autorizzazione era l’installazione di dossi e rallentatori di velocità, non di attraversamenti pedonali. Tutti i motivi costruiti sull’altezza prescritta per gli attraversamenti risultano perciò avvinti da un errore fattuale ineliminabile e sono inconferenti, perché riferiti a manufatti estranei al thema decidendum.

Sul piano sostanziale, la relazione di servizio della polizia locale aveva documentato misurazioni con altezze variabili, in più punti superiori alla soglia massima. Poiché i dossi installati superavano la misura consentita, il Comune ha correttamente, anzi doverosamente, ordinato la rimozione.

Quanto al parere di competenza richiamato dall’appellante, il Consiglio di Stato lo ritiene irrilevante perché sopravvenuto all’ordinanza impugnata: la legittimità dell’atto va valutata unicamente con riferimento alla situazione fattuale e giuridica vigente al momento della sua emanazione, con esclusione dei fattori sopravvenuti. Questi ultimi, al più, possono incidere sull’efficacia attuale del provvedimento, non sulla sua legittimità.

La censura sulle modalità di misurazione è infondata. Il regolo utilizzato è strumento tecnico idoneo allo scopo. Gli agenti avevano dato atto che le misure erano state eseguite in difetto, con un margine di approssimazione a favore del consorzio e non a suo sfavore.

Il Collegio conferma infine la declaratoria di inammissibilità delle censure sulla pendenza delle rampe, sull’omessa misurazione di alcuni dossi, sulla diversità tra manufatti misurati e autorizzati e sull’interesse pubblico alla rimozione. Si tratta di doglianze tardive, proposte per la prima volta solo a seguito della rimessione operata d’ufficio in sede di rinvio. L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della natura delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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