Insediamento di luogo di culto in deroga al PGT e doppia conformità (TAR Lombardia n. 896 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La previsione delle norme tecniche di attuazione del PGT che ammette, in via derogatoria alle destinazioni d’uso di zona, l’insediamento di attrezzature religiose di una determinata confessione, con limiti di superficie e obbligo di permesso di costruire convenzionato, è espressione di una scelta urbanistica non irragionevole né illogica, poiché i luoghi di culto devono potersi collocare in contesti residenziali o misti in condizioni di tendenziale parità tra confessioni. Il requisito della doppia conformità richiesto dall’art. 36 d.P.R. 380/2001 per la sanatoria sussiste quando l’opera abusiva sia riconducibile a epoca successiva all’entrata in vigore della norma derogatoria, poiché la mera segnalazione dei residenti e l’avvio del procedimento non provano l’anteriorità dell’abuso. La revoca di un provvedimento amministrativo ex art. 21-quinquies l. 241/1990 può fondarsi su una nuova valutazione dell’interesse pubblico.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di immobili residenziali in una via del Comune di Montichiari, impugnavano i provvedimenti con cui la Parrocchia ortodossa otteneva la destinazione d’uso a luogo di culto di un capannone produttivo prospiciente le loro abitazioni. La zona, classificata in ambito residenziale consolidato ad alta densità, era inizialmente soggetta alla sola disciplina di zona; una variante generale al PGT aveva poi introdotto una deroga che consentiva l’insediamento di strutture religiose ortodosse nell’edificio. Dopo un’ordinanza di demolizione e il rigetto di un’istanza di sanatoria, la Parrocchia otteneva un permesso di costruire convenzionato in sanatoria.

I ricorrenti lamentavano difetto di istruttoria sul traffico, sulla viabilità e sull’impatto acustico, nonché disparità di trattamento tra confessioni e insussistenza dei presupposti della revoca. La questione arrivava al giudice amministrativo con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dapprima dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La successiva revoca della delibera impugnata priva i ricorrenti dell’interesse all’annullamento dei relativi effetti, poiché le condizioni dell’azione devono permanere fino al momento della decisione.

Nel merito, la censura sulla deroga contenuta nell’art. 29 delle NTA è stata ritenuta inammissibile per tardività e comunque infondata. La disposizione, puntuale e univoca, era immediatamente lesiva e andava impugnata tempestivamente. La scelta dell’amministrazione non è però irragionevole: i luoghi di culto devono inserirsi in contesti residenziali o misti, poiché la localizzazione in aree remote si risolverebbe in una discriminazione.

Quanto alla revoca, la nozione di cui all’art. 21-quinquies l. 241/1990 ammette tre presupposti alternativi, tra cui la nuova valutazione dell’interesse pubblico. Nel caso di specie l’atto è stato ritenuto adeguatamente motivato dalla necessità di dare alla convenzione una forma più coerente, richiamandosi Cons. Stato sez. III n. 8691 del 2025.

Sul piano istruttorio, il Collegio ha escluso le dedotte lacune. Lo studio del traffico ha analizzato l’ora di punta feriale e quella delle funzioni domenicali, ipotizzando prudenzialmente uno scenario di maggior impatto. La valutazione di impatto acustico ha attestato livelli di emissione inferiori ai limiti della zonizzazione. Le contestazioni dei ricorrenti sono state giudicate generiche e smentite dagli accertamenti della Polizia Locale.

Infine, la censura sulla doppia conformità è stata respinta: gli abusi sono stati collocati nel bimestre novembre-dicembre 2023, epoca successiva all’entrata in vigore della norma derogatoria. La segnalazione dei residenti e l’avvio del procedimento non provano l’anteriorità delle opere, essendo l’abuso accertato solo con l’ordinanza di ripristino del gennaio 2024. Il ricorso è stato quindi respinto nel resto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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