Sopravvenuto accordo tra le parti e cessazione dell’interesse alla decisione: improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 3008 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile, per sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione, il ricorso proposto avverso un’ordinanza di occupazione temporanea di aree, non preordinata all’esproprio, qualora la parte ricorrente dichiari in udienza che, alla luce degli accordi intervenuti con l’amministrazione resistente, è venuto meno ogni interesse alla definizione del giudizio. La declaratoria di improcedibilità consegue alla valutazione del Collegio della sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente compensazione delle spese di lite se convenuta tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente in epigrafe, odierna parte resistente, aveva disposto, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 327/2001, l’occupazione temporanea di aree di proprietà dei ricorrenti, per la durata di un anno, finalizzata alla corretta esecuzione di lavori, determinando la relativa indennità. I proprietari delle aree avevano impugnato l’ordinanza di occupazione dinanzi al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, contestando altresì il dispositivo di approvazione della perizia di variante tecnica, che avrebbe comportato l’apposizione del vincolo di pubblica utilità su ulteriori aree.
Costituitosi il contraddittorio, la società resistente aveva chiesto il rigetto del ricorso. Con ordinanza del 20 marzo 2026 il Tribunale aveva accolto la domanda cautelare ai fini del riesame dell’atto impugnato.
La Motivazione della Corte
Alla camera di consiglio del 22 maggio 2026, il Collegio ha dato atto della dichiarazione della parte ricorrente, la quale ha riferito che, alla luce degli accordi intervenuti con la società resistente, era venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso. La causa, inizialmente trattata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previe le ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio.
Il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione di cessazione dell’interesse alla decisione, resa dalla parte ricorrente in considerazione degli accordi intervenuti, non potesse che condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso. La sopravvenuta carenza di interesse, infatti, costituisce causa di improcedibilità del giudizio, che il giudice deve rilevare anche d’ufficio.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, tenuto conto dell’accordo intervenuto tra le parti sul punto, in conformità alla loro richiesta congiunta.
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Nota della Redazione
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