Inedificabilità di area a rischio idrogeologico e ordine di demolizione (Cons. Stato n. 10543 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di manufatti realizzati senza titolo su area soggetta a vincolo idrogeologico è legittimo quando, all’esito dell’istruttoria disposta in appello, risulti che l’area è classificata a rischio molto elevato dal Piano di Assetto Idrogeologico. Grava sull’amministrazione l’onere di motivare e documentare la natura abusiva e la non sanabilità degli interventi, anche mediante istruttoria officiosa ove il Comune non si sia costituito. Il privato che non contesti in modo specifico l’inclusione dell’area tra quelle a rischio non può dolersi della pretesa incongruenza di tale classificazione. Resta estranea al giudizio di legittimità ogni valutazione sulle ragioni dell’inserimento di un terreno inedificabile in un’area di sviluppo industriale.

Il Fatto

Le società appellanti operano nel settore degli stampati in plastica e occupano undici dipendenti. Il Comune ha adottato un’ordinanza di demolizione di opere edilizie realizzate in parte su area demaniale e, comunque, prive di titolo edilizio.

Il TAR Marche, acquisita una relazione istruttoria del Comune, ha respinto il ricorso con sentenza n. 272/2023. Le società hanno proposto appello deducendo eccesso di potere, violazione di legge, difetto di istruttoria e errata applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che si tratterebbe di pertinenze, opere precarie o interventi in regime di edilizia libera riferiti a un unico compendio industriale.

La Motivazione della Corte

In sede cautelare la Sezione ha accolto una domanda di rinvio con ordinanza n. 1260 del 7 febbraio 2024 e, poi, la domanda cautelare sotto il profilo del periculum con ordinanza n. 1620 del 21 febbraio 2024. Una successiva richiesta di rinvio è stata ritenuta non conferente con lo stato del giudizio.

Con ordinanza collegiale n. 6591 del 18 giugno 2024 il Collegio ha disposto istruttoria, ordinando al Comune, non costituito, di depositare una motivata e documentata relazione. Il Comune ha riferito del rischio idrogeologico dell’area e ha precisato di non essersi pronunciato sulla sanabilità degli interventi, richiamando la giurisprudenza secondo cui la verifica di conformità è onere dell’amministrazione solo in presenza di istanza di accertamento del privato.

Il punto decisivo è la classificazione dell’area. Al momento del rapporto di accertamento l’area era a rischio elevato “R3”; l’aggiornamento del P.A.I. Marche, concluso con D.P.R. 14 marzo 2022, ha determinato l’innalzamento a “R4”, cioè ad aree inondabili a rischio molto elevato, con esclusione degli interventi di nuova costruzione. I manufatti su area demaniale sono non sanabili ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001; gli altri, su area privata, risultano in contrasto con il P.A.I. e con la normativa regionale in materia di invarianza idraulica, non essendo mai stata presentata istanza comprensiva delle necessarie opere di laminazione.

Il Collegio rileva che l’appellante non ha articolato motivi specifici per contestare l’inclusione dell’area tra quelle a rischio molto elevato. Ne consegue il rigetto dell’appello, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della complessità e non univocità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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