AUA, legittimazione del Comune in conferenza di servizi e valutazione urbanistica (TAR Campania n. 8268 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di conferenza di servizi indetta per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. n. 59/2013, il Comune ove insiste l’impianto è legittimato a esprimere il proprio parere anche sui profili di compatibilità urbanistico-edilizia, non esaurendosi il suo ruolo nella valutazione dell’impatto acustico. Le valutazioni di ordine ambientale non possono essere disgiunte da quelle urbanistiche, sussistendo tra esse una interconnessione reciproca, come conferma l’art. 269, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, che impone in conferenza di servizi un esame contestuale degli interessi coinvolti nei procedimenti comunali ex D.P.R. n. 380/2001. Il diniego è legittimo quando recepisce le posizioni ostative delle amministrazioni partecipanti, non richiedendo in tal caso motivazione autonoma, essendo sufficiente il rinvio per relationem ai verbali e ai pareri. Il giudice amministrativo non sindaca le scelte discrezionali dell’amministrazione se non per illogicità, abnormità o travisamento di fatto.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 16.5.2022 istanza di autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. n. 59/2013 per l’emissione in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e per la comunicazione di impatto acustico ex L. n. 447/1995, in relazione all’esercizio di un impianto di frantumazione all’interno di una cava dismessa nel territorio comunale.

Nel corso della conferenza di servizi venivano acquisiti i pareri di ARPAC, Genio civile, Regione, Ente Parco e Comune. Il Comune rilevava che l’impianto ricade in zona agricola di tutela archeologica e in zona del Parco, giudicando l’attività incompatibile con la destinazione di piano e i vincoli presenti. Il Genio civile attestava la condizione di cava abbandonata da recuperare. La Provincia concludeva negativamente la conferenza con la determina n. 306 del 14.2.2024. La società impugnava il diniego e gli atti prodromici, chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e affronta anzitutto la censura sulla legittimazione procedimentale del Comune. Secondo l’art. 2, lett. c) del D.P.R. n. 59/2013, partecipano alla conferenza le amministrazioni che intervengono nei procedimenti sostituiti dall’AUA. Il Comune è competente, per l’art. 6, comma 1, lett. d) della L. n. 447/1995, al controllo sull’inquinamento acustico anche in sede di autorizzazione all’esercizio di attività produttive, con un potere che la giurisprudenza amministrativa riconosce in termini generali di contenimento del rumore.

La Corte afferma poi che il Comune doveva essere evocato anche per la compatibilità urbanistico-edilizia: le valutazioni ambientali non possono rimanere avulse da quelle urbanistiche, stante la loro interconnessione e il richiamo dell’art. 269, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, che impone un esame contestuale degli interessi coinvolti nei procedimenti comunali ex D.P.R. n. 380/2001. Il potere generale di vigilanza ex art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 non viene meno per il fatto che il titolo debba essere rilasciato da altra amministrazione.

Quanto alla motivazione, la Corte esclude il dedotto difetto: la determinazione che recepisce le risultanze della conferenza può essere motivata per relationem, mediante richiamo ai verbali e ai pareri, secondo l’art. 14-ter, comma 6-bis, della L. n. 241/1990. Il provvedimento impugnato si fonda sulle note ostative richiamate, che evidenziano profili di incompatibilità urbanistica e paesaggistica e la condizione di cava abbandonata.

Il Collegio esamina la nota comunale di riesame depositata in corso di causa. Il Comune si è rideterminato su uno solo dei profili ostativi, quello della presunta natura abusiva di alcuni impianti, riconoscendo che l’attività è legittimata dal condono edilizio con autorizzazione paesaggistica. Nessuna valutazione è stata invece svolta sugli altri rilievi, riferibili all’Ente Parco e al Genio civile, ovvero sull’incompatibilità con la destinazione di piano e sulla condizione di cava abbandonata. Su quest’ultimo profilo la ricorrente non ha articolato censure specifiche, e il provvedimento resiste.

La Corte richiama la disciplina della L. Reg. n. 54/1985 sulle cave abbandonate e le Norme di Attuazione del PRAE, escludendo la riconducibilità dell’attività a un possibile riuso del sito. Le scelte dell’amministrazione, si osserva richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 4632 del 2022, sono sindacabili solo se illogiche, abnormi o viziate da travisamento, confini non travalicati. Respinta la domanda impugnatoria, cade anche quella risarcitoria per carenza del presupposto di illegittimità ex art. 30, comma 2, del c.p.a. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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