Esclusione da bando per titolo di disponibilità immobile non ammesso (Cons. Stato n. 10551 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità dell’atto può essere sostenuta da una sola delle ragioni che lo fondano, con assorbimento delle censure rivolte alle altre, perché la conservazione dell’atto fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame delle doglianze residue. La lex specialis di un bando che, per gli interventi di ampliamento o sopraelevazione, richieda specifici titoli di disponibilità dell’immobile — atto di proprietà, diritto di superficie o concessione amministrativa — esclude il contratto di locazione dal novero dei titoli idonei, indipendentemente dal suo contenuto. La causa di esclusione così integrata non è emendabile mediante soccorso istruttorio, né la relativa clausola può essere superata in via interpretativa: essa va impugnata. La legittimità dell’azione amministrativa esclude in radice la configurabilità di una responsabilità risarcitoria.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso pubblico della Regione Abruzzo per interventi di sostegno alle imprese del settore turismo, adottato ai sensi della legge regionale n. 77/2000. La società ricorrente ha presentato domanda per la realizzazione di una struttura ricettiva extralberghiera attraverso la riconversione e l’ampliamento di un edificio esistente, con sopraelevazione di un piano.

L’Amministrazione ha escluso l’istanza richiamando le lettere k) e l) dell’art. 19 dell’avviso pubblico, ossia la mancata disponibilità dell’immobile e la carenza dei requisiti soggettivi. La società ha impugnato l’esclusione, la graduatoria e il provvedimento di comunicazione dei motivi ostativi, chiedendo il risarcimento del danno. Il TAR Abruzzo ha respinto ricorso e motivi aggiunti; la società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la struttura del provvedimento di esclusione. L’atto richiama due distinte cause previste dall’art. 19 dell’avviso, la lett. k) e la lett. l), e va quindi qualificato come plurimotivato. Ne deriva che, per sostenere la legittimità dell’atto, è sufficiente la validità di una sola delle ragioni, con assorbimento delle censure relative alle altre. Il principio è richiamato dalla Corte attraverso il precedente dell’Adunanza plenaria 27 aprile 2015 n. 5.

Il nucleo della decisione riguarda l’art. 9 dell’avviso pubblico. Il comma 1 impone, a pena di esclusione, la piena disponibilità dell’immobile, rilevabile da titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione o concessione amministrativa. Il comma 4, però, per i soli interventi di ampliamento o sopraelevazione, richiede che la disponibilità sia garantita da atto di proprietà, diritto di superficie o concessione amministrativa.

La Corte ritiene che questa seconda disposizione restringa espressamente il novero dei titoli ammessi, escludendo il contratto di locazione quando l’iniziativa contempli ampliamento o sopraelevazione. La clausola non è stata impugnata e non può essere superata in via interpretativa: la relativa causa di esclusione opera quindi a prescindere dal contenuto del contratto e dalle autorizzazioni in esso richiamate.

Poiché la domanda riguardava un intervento comprensivo di sopraelevazione, la fattispecie rientra nel comma 4 dell’art. 9 e la locazione non integra il requisito prescritto. La Corte esclude la carenza di motivazione: il provvedimento è specifico e la comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 ha esplicitato le ragioni ostative. Il profilo non è emendabile tramite soccorso istruttorio, potendo essere superato solo con l’impugnazione della lex specialis.

Accertata la legittimità dell’esclusione, cade anche la domanda risarcitoria, non sussistendone i presupposti. L’appello è respinto con conferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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