Procedura telematica e autoresponsabilità del concorrente nella richiesta di integrazione documentale (Cons. Stato n. 10552 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di concessione di aiuti pubblici gestite integralmente mediante portale telematico, la schermata estratta dal sistema informativo che attesta l’invio e la ricezione delle comunicazioni endoprocedimentali costituisce elemento di prova attendibile dell’avvenuta trasmissione, non superabile da mere contestazioni della controparte. Grava sul concorrente un onere di vigilanza e un principio di autoresponsabilità circa i canali comunicativi indicati nel bando e nel regolamento, tanto più quando egli si sia accreditato e abbia già risposto a una precedente richiesta istruttoria. La previsione dell’art. 21-bis della legge n. 241 del 1990 riguarda il provvedimento conclusivo e non gli atti endoprocedimentali, quali la richiesta istruttoria e il preavviso di rigetto. L’incompletezza della documentazione integra autonomo motivo di esclusione secondo l’art. 10, comma 1, lett. b), dell’avviso pubblico, con conseguente legittimità del provvedimento di inammissibilità.

Il Fatto

La vicenda riguarda una procedura di accesso agli aiuti agli investimenti per le piccole e medie imprese bandita dalla Regione Puglia con avviso pubblico del 22 dicembre 2014, adottato in attuazione del regolamento regionale n. 17 del 2014. Il titolare di una ditta individuale presentava domanda il 24 febbraio 2015, ottenendo l’accreditamento sul portale regionale e il codice pratica.

L’Amministrazione, ravvisata l’incompletezza della documentazione, invitava il proponente a integrarla con richiesta del 13 aprile 2016, assegnando il termine di dieci giorni. Non essendo pervenuta alcuna risposta, seguiva il preavviso di rigetto e quindi il provvedimento di inammissibilità. Il TAR Puglia respingeva il ricorso con sentenza n. 72/2023; di qui l’appello, con cui il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto le comunicazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, connessi, e li ritiene infondati. Il punto di partenza è la disciplina dell’avviso: l’art. 7, punto 7, prevede che, ove necessari chiarimenti o integrazioni, sia assegnato un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, e che la domanda sia esclusa se il termine decorre inutilmente. L’art. 10, comma 1, lett. b), annovera tra i motivi di esclusione l’incompletezza della domanda e dei documenti allegati.

La Corte ricostruisce il meccanismo procedimentale: registrazione e accreditamento obbligatori sul portale, caricamento della documentazione, notifiche all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. Su questa base, l’Amministrazione ha prodotto la schermata del sistema dalla quale risultano le interlocuzioni, comprese la richiesta istruttoria del 13 aprile 2016 e il preavviso di rigetto.

Tale produzione, secondo il Collegio, è elemento di prova dell’invio e della ricezione, non privo di attendibilità: la schermata riporta lo stesso user associato al nome del richiedente, e la prima richiesta istruttoria del 29 dicembre 2015 ebbe effettiva risposta, il che conferma la funzionalità del canale. Il richiedente, d’altra parte, non ha prodotto la cronologia delle comunicazioni ricevute né ha allegato l’impossibilità di fornire prova contraria.

Il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 21-bis della legge n. 241 del 1990, riferito al solo provvedimento conclusivo e non agli atti endoprocedimentali. Richiama quindi il principio di autoresponsabilità, che impone al concorrente di vigilare sulle comunicazioni rilevanti, tanto più in presenza di un interesse pretensivo e di un’esperienza già maturata nel procedimento. Irrilevante è infine la mancata controfirma delle comunicazioni, stante l’individuabilità dei soggetti attraverso il sistema di accreditamento. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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