La notizia di reato successiva al decreto di concessione ma anteriore al giuramento legittima il diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 13171 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non conclude il procedimento, che resta pendente sino alla prestazione del giuramento di rito. Poiché l’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993 richiede la permanenza dei requisiti fino a tale momento, l’Amministrazione conserva il potere di adottare il diniego quando emergano, dopo il decreto ma prima del giuramento, elementi che ne impedirebbero il conferimento. La valutazione sulla concessione della cittadinanza è atto di alta amministrazione, connotato da amplissima discrezionalità, e può essere sindacata dal giudice solo nei ristretti limiti del controllo estrinseco di logicità, coerenza e ragionevolezza. La notizia di reato può essere valutata anche se non è seguita da condanna, potendo il diniego fondarsi sul fondato sospetto di inaffidabilità del richiedente, purché la motivazione dia conto della gravità del fatto, della sua epoca e della sua dimensione oggettiva. La mancata comunicazione del preavviso di diniego non integra vizio procedimentale quando l’Amministrazione abbia utilizzato il portale telematico dedicato, essendo il richiedente gravato di un onere collaborativo di accesso alla piattaforma.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero regolarmente presente in Italia, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992. L’Amministrazione, con decreto presidenziale del 20.4.2021, accoglieva la domanda, ma il provvedimento non veniva notificato nei termini e il giuramento non era ancora stato prestato.
In sede di verifica della permanenza dei requisiti, emergeva una notizia di reato dell’11.6.2021 per lesione personale aggravata ex art. 582 cod. pen., con querela presentata dalla compagna del richiedente, successivamente rimessa. Il Ministero dell’Interno, previo preavviso di diniego comunicato tramite il portale telematico dedicato alle pratiche di cittadinanza, adottava il decreto di rigetto del 21.2.2023. Il richiedente impugnava il provvedimento, deducendo la nullità per il decorso del termine di notifica, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, l’inidoneità della notizia di reato a sorreggere il diniego e il difetto di istruttoria per la mancata valutazione della sua complessiva integrazione sociale.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge il ricorso. Il Collegio osserva che il decreto di concessione non conclude il procedimento, atteso che l’art. 10 della legge n. 91/1992 ne condiziona l’efficacia alla prestazione del giuramento entro sei mesi dalla notifica. L’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993 impone la permanenza dei requisiti sino a tale momento. Quanto al termine di novanta giorni per la notifica previsto dall’art. 7 del medesimo regolamento, esso ha natura ordinatoria e non perentoria, non essendo prevista espressamente la consumazione del potere in caso di superamento.
Sulla dedotta lesione del diritto di difesa, la Corte rileva che l’Amministrazione ha documentato la rituale trasmissione del preavviso di diniego mediante inserimento sul portale telematico in data 21.4.2022. Tale modalità di interlocuzione, conforme all’art. 33, comma 2-bis, d.l. n. 63/2013 convertito in legge n. 98/2013 e alle circolari ministeriali, è legittima: il richiedente, edotto delle modalità operative, è gravato di un preciso onere collaborativo di accesso alla piattaforma.
Nel merito, il Collegio qualifica il provvedimento di concessione della cittadinanza come atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. L’accertamento richiesto non si limita alla residenza decennale, ma investe la prognosi di ottimale inserimento nel contesto sociale e l’assenza di profili di inaffidabilità. In tale quadro, la notizia di reato per lesioni personali gravi, offensiva di beni costituzionalmente tutelati, costituisce elemento sintomatico rilevante, anche in assenza di condanna.
La Corte valorizza tre profili: la gravità della fattispecie contestata, punita con la reclusione fino a tre anni e perciò ostativa, a fortiori, alla cittadinanza; la circostanza che il ricorrente non abbia contestato il fatto storico dell’evento lesivo, limitandosi a ricondurlo a un isolato litigio; l’epoca recente del fatto, ricadente nel periodo di osservazione decennale. Il Collegio richiama l’autonomia del giudizio amministrativo rispetto a quello penale, fondato sul principio di pluriqualificazione dei fatti, e la sufficienza del fondato sospetto rispetto alla prova oltre ogni ragionevole dubbio.
La sentenza conclude che il diniego è adeguatamente motivato e proporzionato, essendo l’interesse del richiedente recessivo rispetto alla tutela dei valori fondamentali della convivenza. La valutazione dell’Amministrazione, espressione di potere sovrano di ampliamento della comunità nazionale, non presenta vizi di travisamento dei fatti o illogicità. Il ricorso è respinto con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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