Obbligo del Ministero di esaminare la domanda di riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero (TAR Lazio n. 12239 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento conseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. La scadenza del termine senza l’adozione del provvedimento configura silenzio-inadempimento, legittimando la proposizione del ricorso avverso il silenzio. In caso di accoglimento, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere, assegnando un termine per l’adozione del provvedimento e nominando un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Nell’esame dell’istanza, l’Amministrazione è tenuta a valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, verificando la coerenza dei titoli con la normativa dell’Unione Europea in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza per il riconoscimento del titolo in Italia. L’Amministrazione, tuttavia, non concludeva il procedimento con un provvedimento espresso nei termini di legge, determinando la proposizione del ricorso avverso il silenzio-inadempimento.
Con il ricorso, la parte chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e la condanna della stessa all’adozione di un provvedimento espresso, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento appartiene al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel merito, ha richiamato l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, che recepisce le direttive europee in materia, il quale stabilisce un termine di quattro mesi per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.
Avendo accertato che tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Collegio ha ritenuto sussistente il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione. Nel commisurare il termine per provvedere all’adozione del provvedimento, il Tribunale ha considerato il notorio e rilevantissimo numero di richieste della specie, fissando un termine di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
La sentenza richiama, inoltre, i principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022) in materia di riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti in Stati membri dell’Unione Europea, principi ritenuti estensibili alla fattispecie in esame. In particolare, l’Amministrazione è tenuta a esaminare le istanze valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che la durata e la qualità della formazione non siano inferiori a quelle delle formazioni a tempo pieno.
Con riferimento all’obbligo dell’Amministrazione, la motivazione richiama la necessità di valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE, e di verificare se le qualifiche e l’esperienza professionale soddisfino le condizioni richieste, secondo i principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza Morgenbesser. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, ordinando all’Amministrazione di provvedere nel termine assegnato e disponendo la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.
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Nota della Redazione
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