Vigilanza antincendio portuale e autoproduzione senza distinzione tra concessione e autorizzazione (Cons. Stato n. 10558 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di vigilanza antincendio relativa alle operazioni portuali di imbarco, sbarco e movimentazione di merci pericolose, la competenza regolamentare spetta all’autorità marittima e non all’autorità portuale. L’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 134 del 2005 attribuisce infatti alla prima il potere di disciplinare con ordinanza le modalità del servizio, con norma speciale che resiste alle successive modifiche dell’art. 16 della legge n. 84 del 1994. Tale competenza investe sia la fase esecutiva sia quella autorizzatoria. Il meccanismo dell’autoproduzione è sempre operante in ambito portuale, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 287 del 1990 e dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 272 del 1999, a prescindere dal titolo di legittimazione del singolo operatore, sia esso concessione o autorizzazione.

Il Fatto

Nel porto di Ancona il servizio antincendio per le operazioni di carico e scarico di merci pericolose era svolto da una società in forza di ordinanza dell’autorità portuale del 2004, che ne prevedeva l’espletamento in conto terzi. Con successiva ordinanza del 2006 l’autorità marittima disciplinava la stessa materia ammettendo l’autoproduzione da parte dei singoli operatori portuali in possesso dei requisiti di idoneità. Su tale base veniva rilasciata a un’impresa portuale l’autorizzazione a effettuare il servizio in conto proprio.

La società titolare del servizio in conto terzi impugnava l’autorizzazione, sostenendo di essere l’unica titolare del servizio e contestando il potere regolamentare dell’autorità marittima, l’assenza dei presupposti dell’autoproduzione e la sufficienza dei requisiti richiesti. Il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo che solo l’autorità portuale potesse adottare simili regolamenti e che l’autoproduzione fosse riservata ai concessionari. Le amministrazioni proponevano appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta cessazione dell’attività della ricorrente originaria, incorporata in altra società. Richiamando l’indirizzo consolidato del Consiglio di Stato, rileva che occorre cautela prima di dichiarare la carenza di interesse, perché una pronuncia processuale non adeguatamente giustificata rischierebbe di risolversi in un sostanziale diniego di giustizia. L’appellata conserva un interesse, anche solo morale, alla decisione di merito.

Nel merito, la Corte ricostruisce il riparto di competenze. Gli artt. 6 e 14 della legge n. 84 del 1994 parlano genericamente di sicurezza in capo ai due organi. Tuttavia l’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 134 del 2005 ascrive espressamente all’autorità marittima la competenza sulla vigilanza antincendio per le operazioni di imbarco e sbarco di merci pericolose. La norma ha natura speciale e resiste al d.lgs. n. 169 del 2016, che non ha assegnato tale attività all’autorità portuale.

Tale competenza regolamentare copre sia la fase ex post esecutiva sia quella ex ante autorizzatoria, ed è coerente con la sentenza n. 3227 del 2022 della stessa Sezione, che riguardava la vigilanza “a terra” di spettanza dell’autorità portuale, mentre qui si tratta di vigilanza “a mare” o in fase di approdo.

Quanto al terzo motivo, la Corte afferma che l’autoproduzione è garantita dall’art. 9 della legge n. 287 del 1990 e confermata dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 272 del 1999. La normativa primaria eterointegra quella secondaria e non distingue tra servizi svolti in concessione e in autorizzazione. La limitazione ai soli concessionari contenuta nell’ordinanza del 2006 è quindi illegittima e correttamente disapplicata dall’amministrazione. Il personale addetto deve essere dedicato, come precisato dalla sentenza n. 6522 del 2024, e i requisiti non si esauriscono nel superamento di un corso.

L’appello è pertanto accolto e la sentenza riformata, con rigetto del ricorso di primo grado. Le spese sono integralmente compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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