Nozione di bosco tra discrezionalità istruttoria e verificazione tecnica (Cons. Stato n. 10447 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un’area come bosco costituisce espressione di una nozione normativa, che rinvia ai parametri dimensionali e di copertura fissati dall’art. 3 d.lgs. n. 34/2018 e dalla corrispondente normativa regionale. In assenza di disposizioni che vincolino l’attività istruttoria, le modalità di accertamento dei presupposti sono rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione, nei limiti dei principi di completezza e di non aggravamento del procedimento. Ne consegue che né un sopralluogo né l’intervento di un professionista con competenze forestali o agronomiche costituiscono adempimenti indefettibili ai fini della qualificazione. Il giudizio di legittimità della scelta pianificatoria si ancora alla conformità dell’accertamento allo stato dei luoghi, verificabile anche mediante fotografie e fotointerpretazione. L’eccezione al vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 42/2004 opera solo se le previsioni dello strumento urbanistico siano state concretamente realizzate sull’area interessata.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fondo classificato a catasto come seminativo arborato e vigneto, impugnava davanti al TAR Piemonte la delibera consiliare con cui il Comune aveva adottato la variante generale al P.R.G., nella parte in cui qualificava l’area come “area boscata”. Secondo la prospettazione dell’appellante, tale classificazione avrebbe comportato l’assoggettamento al vincolo paesaggistico ex art. 142 d.lgs. n. 42/2004.
Il TAR respingeva l’eccezione di improcedibilità, qualificando il successivo atto comunale come meramente confermativo, e rigettava il ricorso. Proposto appello con quattro motivi, il Collegio disponeva verificazione affidando il quesito sul possesso dei requisiti di bosco al direttore di un dipartimento universitario, con facoltà di delega.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la nozione di bosco è normativa e incontra una duplice disciplina, statale e regionale, in ragione del riparto di competenze dell’art. 117 Cost. L’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 34/2018 fissa i parametri per le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il comma 4 consente alle Regioni definizioni integrative che non diminuiscano il livello di tutela. La legge regionale del Piemonte n. 4/2009 richiama una nozione pressoché coincidente, con la clausola, all’epoca vigente, sulla colonizzazione spontanea decennale.
Quanto al primo motivo, i giudici di Palazzo Spada escludono che la norma regionale imponga l’accertamento da parte di un professionista abilitato: le modalità istruttorie restano rimesse alle scelte dell’amministrazione, guidate dai principi di completezza e di non aggravamento. La sentenza di primo grado, pertanto, non è incorsa in alcuna omissione di pronuncia.
Il secondo e il terzo motivo sono esaminati congiuntamente. Anche il sopralluogo non è prescritto dalla legge regionale, sicché resta nella discrezionalità dell’ente. Le contestazioni sulla genesi del bosco durante un’asserita occupazione illegittima sono dichiarate inammissibili, perché non dedotte nei gradi precedenti. La verificazione ha confermato che le particelle possedevano già prima del 2005 estensione, larghezza e copertura superiori ai minimi di legge, con insediamento spontaneo e copertura costante nel periodo analizzato.
Il Collegio ritiene non rilevante la doglianza sulla mancata misurazione dalla base esterna dei fusti, poiché i requisiti accertati eccedono le dimensioni minime e l’appellante non ha addotto elementi idonei a incrinare l’esito istruttorio. La qualificazione comunale risulta quindi conforme al parametro regionale.
Il quarto motivo è infondato. L’art. 142, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 42/2004 esclude il vincolo solo a condizione che le previsioni dei piani pluriennali di attuazione siano state concretamente realizzate. È ininfluente l’attuazione del P.E.E.P. in altre parti del territorio comunale: sul fondo dell’appellante le previsioni sono rimaste inattuate. L’appello è respinto, con compensazione delle spese di lite e spese di verificazione poste a carico dell’appellante.
Nota della Redazione
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