Trasferimento per gravi motivi di salute: rinvio in attesa del dictum d’appello (TAR Campania n. 4978 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza, dinanzi al Consiglio di Stato, di giudizi di appello avverso pronunce di prime cure che hanno deciso negativamente su fattispecie analoghe a quella in esame — concernenti l’istanza di trasferimento per gravi motivi di salute ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 — integra l’opportunità di attendere il deposito delle relative sentenze, al fine di conformare la decisione al futuro dictum del giudice d’appello. In tale evenienza, il giudice amministrativo dispone il rinvio della causa a nuova udienza pubblica, senza statuire nel merito della domanda cautelare.
Il Fatto
Uno studente universitario, iscritto a un corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presentava all’Ateneo un’istanza volta a ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938, chiedendo il nulla osta all’iscrizione presso altro corso di laurea magistrale a ciclo unico.
Avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza, lo studente proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta. Successivamente, l’Ateneo rigettava espressamente l’istanza con nota del 26 settembre 2025, avverso la quale il ricorrente proponeva motivi aggiunti, domandando, in via cautelare, il riesame dell’istanza e sollevando, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE avverso la normativa che non prevede il trasferimento straordinario e soprannumerario per i casi di eccezionale vulnerabilità psicofisica o familiare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, per la data del 28 luglio 2026, è fissata dinanzi al Consiglio di Stato, Sez. VII, l’udienza pubblica di trattazione del merito di diversi ricorsi in appello avverso altrettante sentenze della medesima Sezione, che si sono pronunciate negativamente su fattispecie analoghe a quella oggetto del giudizio.
La questione dedotta — relativa alla possibilità di disporre il trasferimento per gravi motivi di salute in deroga alla programmazione nazionale degli accessi ai corsi di laurea a numero programmato — presenta profili di particolare delicatezza, in ragione del contemperamento tra il diritto alla salute dello studente e le esigenze di rigorosa applicazione della normativa sul numero chiuso.
Il Tribunale ritiene, pertanto, opportuno attendere il deposito delle sentenze d’appello, che forniranno indicazioni decisive sull’interpretazione dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 e sulla compatibilità del trasferimento straordinario con il sistema di accesso programmato, allo scopo di assicurare una decisione conforme all’orientamento del giudice d’appello ed evitare possibili contrasti interpretativi.
In considerazione della rilevanza delle questioni pregiudiziali sollevate e della sostanziale identità della questione giuridica con quelle all’esame del giudice di seconde cure, il Collegio dispone il rinvio della trattazione della causa alla pubblica udienza del 19 novembre 2026.
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Nota della Redazione
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