Cessazione accoglienza richiedenti asilo: effetti automatici del riconoscimento della protezione internazionale (TAR Molise n. 254 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di accoglienza accordate ai richiedenti protezione internazionale ai sensi dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015 cessano automaticamente al positivo esito del procedimento di riconoscimento della protezione, senza che l’Amministrazione debba effettuare alcuna valutazione discrezionale in ordine alla situazione di vulnerabilità del soggetto. Il provvedimento di cessazione ha pertanto natura vincolata, sicché è sufficiente l’indicazione del fatto-costitutivo, ossia il riconoscimento della protezione internazionale, a sorreggerne la motivazione. Tale regime non è stato modificato dal d.l. n. 113/2018 né dal d.l. n. 130/2020.
Il Fatto
Il cittadino straniero, già ospitato in un centro di accoglienza in qualità di richiedente protezione internazionale, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva disposto la cessazione delle misure di accoglienza a suo carico, con obbligo di lasciare la struttura entro 48 ore, nonché il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di ammissione alle distinte misure di accoglienza per titolari di protezione del Sistema SAI. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la mancata e carente motivazione del provvedimento e l’illegittima inerzia dell’Amministrazione, la quale avrebbe atteso solo due settimane dalla segnalazione al SAI, senza consentire una effettiva valutazione della possibilità di inserimento in un progetto territoriale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha respinto il ricorso, rilevando in primo luogo che la censura investe esclusivamente la presunta tardività dell’azione amministrativa, senza contestare la natura vincolata della cessazione conseguente al riconoscimento della protezione. Il Collegio ha ricordato che l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015 prevede che le misure di accoglienza siano assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda e, solo in via eccezionale, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione in caso di rigetto. La positiva conclusione del procedimento determina invece, in via automatica, la cessazione delle misure, come già affermato da TAR Lombardia, Milano, III, n. 1664 del 2021 e da TAR Marche, Sez. II, n. 426/2025.
Il Collegio ha precisato che tale sistema non ha subito innovazioni né con il d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2018, né con il d.l. n. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 173/2020. Ne consegue che la cessazione delle misure di accoglienza costituisce una conseguenza rigidamente vincolata rispetto alla decisione che definisce il procedimento di protezione, sicché sull’Amministrazione non incombeva alcun puntuale onere valutativo o motivazionale in ordine alla situazione di vulnerabilità del ricorrente, essendo sufficiente il riferimento alla decisione di riconoscimento quale fatto integrante l’ipotesi di cessazione.
Quanto alla dedotta inerzia, il Tribunale ha evidenziato che l’Amministrazione, appresa la notizia del riconoscimento della protezione speciale, aveva tempestivamente richiesto al Servizio Centrale l’inserimento dell’interessato in un progetto territoriale SAI già il giorno successivo. Tale circostanza, documentata in giudizio, esclude la configurabilità di un’illegittima inerzia, dimostrando che la Prefettura aveva preso in considerazione la possibilità di inserimento nel sistema di accoglienza e integrazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese processuali stante la sussistenza di giustificati motivi.
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Nota della Redazione
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