Divieto prefettizio di detenzione armi e contesto familiare e accesso figlio indagato (TAR Calabria n. 1055 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenere armi ai sensi dell’art. 39 TULPS non presuppone un giudizio di pericolosità sociale né un accertato impiego improprio delle armi, ma esprime un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto. L’Amministrazione può valorizzare fatti isolati ma significativi, anche privi di rilievo penale, e situazioni personali e familiari concretamente avvenute. Ai fini dell’adozione del provvedimento inibitorio, il contesto familiare rileva nella misura in cui sia idoneo a determinare un fondato rischio di abuso. Assume rilievo decisivo la circostanza che il familiare destinatario di un procedimento penale abbia libero accesso all’abitazione in cui sono custodite le armi, perché rende non censurabile, sotto il profilo logico e motivazionale, la valutazione prefettizia. Il sindacato del giudice amministrativo si limita a verificare che la valutazione non sia ictu oculi errata, travisata o manifestamente irrazionale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Cosenza gli ha fatto divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, con obbligo di vendere o cedere quelle in suo possesso entro centocinquanta giorni. Il provvedimento si fonda su una proposta della Divisione P.A.S.I. della Questura, che ha valorizzato la convivenza del ricorrente con il figlio, destinatario di un procedimento penale per atti persecutori nei confronti del coniuge.
Il ricorrente ha dedotto la falsità dei presupposti e il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando di essere incensurato e titolare del titolo di polizia da decenni, che il figlio risiede all’estero e che le armi sono custodite in cassaforte. Il Tribunale, in sede cautelare, ha respinto la domanda per difetto di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’assetto delle autorizzazioni di polizia muovendo dal rilievo che la detenzione delle armi è ipotesi eccezionale, subordinata alla completa affidabilità del soggetto. La revoca o il diniego possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, potendo assumere rilevanza fatti isolati ma significativi e vicende personali prive di rilevanza penale, secondo il consolidato indirizzo del Cons. Stato, Sez. III, n. 2404 del 2017 e del Cons. Stato, Sez. III, n. 6812 del 2018.
Il Tribunale distingue nettamente il giudizio di affidabilità da quello penale: il primo ha funzione precauzionale e natura prognostica, il secondo funzione repressiva e ispirata al principio di tassatività. Da ciò deriva che l’autorità amministrativa può valutare i fatti nella loro oggettività storica e prescindere dagli esiti del procedimento penale, comprese la remissione della querela e la separazione consensuale, che lasciano impregiudicato l’accertamento dei fatti.
Nel merito, il Collegio ritiene la valutazione prefettizia congrua e coerente con la ratio dell’art. 39 r.d. n. 773 del 1931. Il rapporto di parentela con un soggetto avente precedenti penali, di per sé, non può assurgere ad unico elemento espressivo dell’inaffidabilità, come affermato dal Cons. Stato, Sez. III, n. 2362 del 2017. Tuttavia, nel caso concreto il figlio ha posto in essere minacce esplicite di morte e atti persecutori, e una testimone ha manifestato preoccupazione proprio per la disponibilità delle armi.
Risulta altamente significativo che il ricorrente abbia ammesso il libero accesso del figlio all’abitazione ove sono custodite le armi. Il trasferimento all’estero non ha impedito i comportamenti illeciti e la facilità degli spostamenti rende il rischio attuale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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