Legittimo il giudizio valutativo annuale difforme dai precedenti giudizi di eccellenza (TAR Campania n. 1060 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi sul personale militare espressi mediante le schede valutative costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili in sede di legittimità solo in presenza di arbitrarietà, irrazionalità, illogicità, contraddittorietà o chiaro travisamento dei fatti. Essi non richiedono una motivazione analitica, essendo sufficiente il richiamo alle voci sintetiche del modello e un giudizio finale per esteso che ne rappresenti la declinazione coerente. La cadenza annuale delle valutazioni e l’autonomia dei singoli giudizi comportano che il contrasto tra una valutazione favorevole e una sfavorevole non è di per sé sintomatico di eccesso di potere. Il diverso giudizio rispetto agli anni precedenti integra evenienza fisiologica, poiché la verifica periodica risponde all’interesse pubblico al monitoraggio continuo della qualità del servizio in relazione a elementi non rigidi e immutabili.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri con grado anonimizzato, ha impugnato la scheda valutativa riferita al periodo di servizio nel quale aveva assunto un nuovo incarico presso un reparto operativo della Legione Campania. La valutazione contestata, espressa dal primo e dal secondo revisore, risultava complessivamente positiva ma evidenziava una flessione rispetto agli anni precedenti, ricondotta dai valutatori alle difficoltà incontrate nell’espletamento del nuovo e più complesso incarico.
Il ricorrente ha dedotto, con unico articolato motivo, la violazione di legge e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, insufficienza motivazionale e manifesta illogicità, valorizzando il contrasto con i lusinghieri giudizi conseguiti negli anni precedenti. L’Amministrazione si è costituita evidenziando la natura discrezionale del giudizio e la linearità della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla qualificazione dell’atto. La documentazione caratteristica esprime annualmente un giudizio sul rendimento complessivo del militare, secondo modelli standardizzati strutturati in voci sintetiche. Il richiamo a tali voci e il giudizio sintetico finale esauriscono l’obbligo motivazionale, tanto più nel caso in esame, ove il giudizio finale risulta alquanto argomentato.
Sul piano del sindacato, i giudizi valutativi presentano una indiscussa matrice tecnico-discrezionale. Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 8311 del 2021, il Tribunale ribadisce che essi sono sindacabili solo quando le allegazioni del militare, confortate da adeguato impianto probatorio, facciano emergere profili di arbitrarietà, irrazionalità, contraddittorietà o chiaro travisamento dei fatti. Non è ammessa l’indagine comparativa tra diverse valutazioni.
Il collegio esclude che il transito da un giudizio finale di eccellente a uno di superiore alla media integri manifesta illogicità. La variazione è ricondotta alla modifica delle mansioni e degli incarichi: la difficoltà del nuovo incarico e la limitata conoscenza di fenomeni criminali prima non incontrati costituiscono elementi di novità fisiologicamente valutati. La presenza di imprecisioni in alcune relazioni prodotte supporta la coerenza del giudizio, che resta comunque lusinghiero e non afflittivo.
Il Tribunale afferma poi l’autonomia dei singoli giudizi analitici. Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 828 del 2020, osserva che la cadenza annuale delle valutazioni e l’autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema nel quale l’affidamento del dipendente alla conservazione dei livelli raggiunti recede rispetto all’interesse pubblico al monitoraggio continuo della qualità del servizio. Le diversificazioni dei punteggi riferiti a periodi annuali differenti sono evenienza fisiologica e non indice di contraddittorietà.
Quanto al dedotto peggioramento contestuale di quasi tutti i parametri, il collegio richiama TAR Lazio, sez. I, n. 1876 del 2024: le qualità caratteriali e intellettuali possono manifestarsi in modo non costante nel tempo, poiché il giudizio non si fonda sul loro mero possesso ma sulla capacità di utilizzarle nell’arco temporale scrutinato. Esclusi i vizi dedotti, il Tribunale dichiara il ricorso infondato e lo respinge, compensando le spese in ragione della peculiarità della fattispecie e della qualità del rapporto lavorativo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.