SCIA alternativa al permesso di costruire e parere paesaggistico sospende i termini (TAR Lombardia n. 1055 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, è ammessa solo per gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, da intendersi come elaborati grafici rappresentativi di piante e alzate, e non come i parametri urbanistici che definiscono capacità edificatoria, altezza e superficie coperta. Nei procedimenti che riguardano immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, il termine per le verifiche istruttorie resta sospeso fino all’acquisizione del parere o dell’autorizzazione preventiva, ai sensi dell’art. 22, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 2, comma 7, legge n. 241/1990. Il consolidamento della SCIA presuppone la sussistenza di tutti i presupposti di legge; l’art. 19 legge n. 241/1990 non è invocabile quando manca un requisito essenziale del titolo, poiché l’affidamento del dichiarante non è tutelato e il provvedimento inibitorio ha valore meramente accertativo di un abuso doverosamente rilevabile.

Il Fatto

La società ricorrente presentava il 18.12.2018 una SCIA alternativa al permesso di costruire per la nuova costruzione di un edificio residenziale di quattro piani e sottotetto. Il Comune inviava una richiesta di integrazione documentale, cui la società ottemperava il 24.12.2018. Trascorsi i trenta giorni senza comunicazioni, la ricorrente riteneva consolidata la SCIA e dava corso ai lavori.

Il 05.02.2019 il Comune notificava un preavviso di rigetto, recependo il parere negativo della Commissione Paesaggio, che collocava il giudizio paesistico sopra la soglia di tolleranza. La società replicava con osservazioni, contestando la legittimità del parere anziché adeguare il progetto. Il 05.03.2019 il Responsabile dell’Edilizia Privata ordinava di non effettuare l’intervento, con divieto di prosecuzione e rimozione degli effetti. La società impugnava il preavviso con ricorso introduttivo e il provvedimento conclusivo con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge integralmente il gravame. Sul primo motivo dei motivi aggiunti, il Collegio esclude l’ammissibilità della SCIA alternativa al permesso di costruire. L’art. 23, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, letto con i decreti legislativi n. 222/2016 e n. 126/2016 e con la Circolare regionale n. 10/2017, richiede che l’intervento sia in diretta esecuzione di strumenti urbanistici recanti precise disposizioni plano-volumetriche. La ricorrente confonde i parametri urbanistici con gli elaborati grafici prescrittivi: il P.G.T. comunale non contempla, per nessun ambito del Piano delle Regole, aree disciplinate con disposizioni plano-volumetriche, sicché l’intervento necessitava del permesso di costruire.

Il Collegio ribadisce che l’art. 19 legge n. 241/1990 non è applicabile: l’errore sui requisiti oggettivi della SCIA, frutto di dichiarazione unilaterale, non ingenera alcun affidamento vincolante per la pubblica amministrazione. Richiama TAR Puglia Bari, sez. II, n. 147 del 20.02.2017, secondo cui il provvedimento che accerta l’insussistenza del titolo ha valore accertativo di un abuso doverosamente rilevabile.

Quanto al decorso dei termini, il Tribunale rileva che il preavviso di diniego è stato adottato otto giorni dopo il parere obbligatorio negativo della Commissione Paesaggio e l’ordine di inibizione diciotto giorni dopo le osservazioni della società. In ogni caso, ai sensi dell’art. 22, comma 6, d.P.R. n. 380/2001, per gli immobili sottoposti a tutela paesaggistica il termine resta sospeso fino all’acquisizione del parere preventivo, secondo l’art. 2, comma 7, legge n. 241/1990. L’area insiste lungo le sponde del Seveso e in prossimità di un complesso monumentale vincolato, sicché il progetto è soggetto a esame di impatto paesistico ex art. 35 del P.T.R..

Il Collegio esclude inoltre l’operatività del silenzio-assenso: l’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 e l’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990 escludono i procedimenti riguardanti il patrimonio paesaggistico e ambientale. Richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 29.07.2011, secondo cui la SCIA non è provvedimento a formazione tacita né titolo costitutivo.

Nel merito, il Tribunale conferma la valutazione dell’Amministrazione: il progetto, pur assegnando il progettista un impatto paesistico di valore 12, rientrava nello scaglione da 5 a 15 che impone comunque l’esame della Commissione Paesaggio ai sensi dell’art. 5 della delibera di G.R. n. 11045 dell’8.11.2002. La valutazione di compatibilità paesaggistica va effettuata sullo stato dei luoghi, non sulle previsioni urbanistiche. Il gravame è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *