Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nella misura degli interessi legali (TAR Lazio n. 1056 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. decorre dal giorno della comunicazione o della notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, e non dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. La misura degli interessi legali non può considerarsi manifestamente iniqua, con la conseguenza che la relativa statuizione costituisce titolo esecutivo. L’inottemperanza rilevante ai fini della penalità ha come termine finale il giorno di insediamento del commissario ad acta. Resta a carico della parte ricorrente l’onere di evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine e l’insediamento del commissario, sollecitandone tempestivamente l’intervento.

Il Fatto

La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale ordinario di Cassino aveva condannato il Comune al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi e spese. Il decreto era divenuto esecutivo per mancata opposizione ed era stato notificato all’ente locale.

Il Comune non ha eseguito il provvedimento. La società ha quindi proposto ricorso al TAR Lazio, chiedendo il rilascio dei provvedimenti necessari all’integrale esecuzione del giudicato e l’applicazione di una penalità di mora. L’ente intimato non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo e ritualmente notificato ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non risulta eseguito. L’amministrazione non ha fornito elementi ostativi. Il ricorso va pertanto accolto.

Il Tribunale fissa all’ente un termine di sessanta giorni per il compimento degli incombenti occorrenti all’integrale esecuzione del decreto. Ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provvede, entro i successivi sessanta giorni, il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, da insediarsi su sollecitazione della parte ricorrente.

Sulla domanda di penalità, il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il giudice, in caso di accoglimento, fissa su richiesta di parte, mediante statuizione costituente titolo esecutivo, la somma dovuta dal resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, salvo che ciò non sia manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.

Il Tribunale ritiene di disporre l’applicazione della penalità nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. L’ammontare è commisurato alla durata del periodo di inottemperanza, che ha termine con l’insediamento del commissario. La parte ricorrente deve evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine e l’insediamento, sollecitando tempestivamente l’intervento del commissario.

Il Collegio liquida il compenso del commissario in euro 1.000,00, salvo conguaglio, e condanna l’ente al pagamento delle spese del giudizio in euro 2.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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