Vincolo di inedificabilità da PTP permane fino ai piani attuativi (C.G.A.R.S. n. 6 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I vincoli di inedificabilità e non trasformabilità assoluta dettati dall’art. 24 del piano territoriale paesistico per gli ambiti di recupero dei centri storici permangono fino all’adozione non solo dei nuovi strumenti urbanistici generali, ma anche dei relativi strumenti attuativi, da concertare con la Soprintendenza. La sopravvenuta approvazione del PRG, in carenza del piano attuativo, non determina la caducazione di tali vincoli, né il parere reso dall’ente di tutela in sede di adozione dello strumento generale può sostituire la valutazione di dettaglio richiesta dalla norma paesistica. Le previsioni del piano paesaggistico prevalgono sulle scelte urbanistiche comunali con esse contrastanti, sicché l’intervento in ampliamento che violi il vincolo è legittimamente negato.
Il Fatto
La società appellante impugnava davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, i provvedimenti con cui la Soprintendenza aveva parzialmente denegato il nulla-osta paesaggistico, ex art. 146 d.lgs. 42/2004, su un progetto di ampliamento in sopraelevazione di un complesso ricettivo sito nel Comune di Lipari. Il diniego riguardava in particolare l’ampliamento, con ascensore e scala esterna, di un immobile ricadente nell’ambito RCS del piano territoriale paesistico delle Isole Eolie.
Il TAR respingeva il ricorso e compensava le spese. La società ha proposto appello, sostenendo che i vincoli di inedificabilità fossero venuti meno per effetto del sopravvenuto PRG comunale, che aveva qualificato l’area come zona D3, consentendo ristrutturazioni e ampliamenti fino al 30% della volumetria esistente. Le Amministrazioni regionali si sono costituite chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. affronta la questione centrale: se l’approvazione del nuovo strumento urbanistico generale, in assenza di piano attuativo, possa far cessare i vincoli di inedificabilità e non trasformabilità assoluta previsti dall’art. 24 del PTP. La risposta è negativa.
La norma paesistica, adottata con DA n. 5180 del 23 febbraio 2001, “mantiene” il vincolo “fino alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi“. Il collegio sottolinea che il PRG non costituisce una regola autonoma idonea a produrre la caducazione del vincolo: la previsione richiede espressamente non solo lo strumento generale, ma anche i relativi piani attuativi, mediante i quali si realizza il coordinamento con l’ente di tutela e la considerazione della dominanza dei beni paesistici e culturali.
Il parere favorevole della Soprintendenza, reso in occasione dell’adozione del PRG, non esaurisce le valutazioni richieste dall’art. 24. La competenza alla pianificazione paesistica è attribuita all’Assessorato dei beni culturali e, per esso, alle soprintendenze territoriali: ne deriva che la concertazione prevista dalla norma non può ritenersi racchiusa in un parere generico sullo strumento urbanistico. Il PUE previsto dal PRG, pertanto, non è atto meramente eventuale, come pretenderebbe l’appellante.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Consiglio ricorda che dal piano attuativo può prescindersi solo quando si dimostri che esso non potrebbe più assolvere ad alcuna delle sue funzioni tipiche (Cons. Stato n. 1850 del 2023); dimostrazione non offerta nel caso concreto, di fronte al particolare valore culturale e paesistico dell’area. Le disposizioni di dettaglio contenute nel PRG hanno valore programmatico e non sono immediatamente applicabili in assenza di atti attuativi.
Infine, il collegio ribadisce la regola della prevalenza del piano paesaggistico su ogni scelta urbanistica comunale con esso contrastante, richiamando i propri precedenti (C.G.A.R.S. n. 218 del 2021; C.G.A.R.S. n. 1105 del 2022), nonché gli artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, d.lgs. 42/2004. Quanto alla seconda censura, il diniego impugnato aveva specificamente menzionato le difese endoprocedimentali, esponendo le ragioni del loro mancato accoglimento, senza necessità di ulteriore valutazione tipologica. L’appello è dunque respinto, con compensazione delle spese in ragione del mutamento della giurisprudenza di primo grado.
Nota della Redazione
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