Obbligo di provvedere sull’istanza di riattivazione del codice fiscale della società in (TAR Lazio n. 33 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Anche la presentazione di un’istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata non esonera la pubblica amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990; in tali ipotesi è semplicemente attenuato l’onere motivazionale, che può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Il silenzio-inadempimento è ravvisabile non solo quando l’obbligo di provvedere sia espressamente contemplato da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo, ma anche quando esso sia desumibile dai principi informatori dell’azione amministrativa o quando, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento. La cessazione del codice fiscale e della partita IVA richiesta dal curatore fallimentare al termine della procedura concorsuale non esime l’Amministrazione dal riscontro espresso sull’istanza di riattivazione presentata dalla società tornata in bonis.
Il Fatto
Una società, dichiarata fallita nel 2001, veniva ammessa alla chiusura del fallimento per incapienza dell’attivo con decreto del 30 giugno 2022. Alla chiusura della procedura, il curatore comunicava all’Agenzia delle Entrate e alla Camera di Commercio la cessazione del fallimento e domandava la cancellazione del codice fiscale e della partita IVA, senza però chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Tornata in bonis, la società aderiva alla definizione agevolata dei carichi fiscali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, l’11 novembre 2024, presentava istanza per la riattivazione del codice fiscale, erroneamente cessato su richiesta della curatela, chiedendo altresì la valutazione dei presupposti per la riattivazione della partita IVA. L’Amministrazione non riscontrava l’istanza, nonostante i solleciti. La società ricorreva allora per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere con atto espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso e respinge la tesi dell’Agenzia, secondo cui essa non avrebbe avuto alcun obbligo di provvedere perché la cessazione del codice fiscale e della partita IVA era avvenuta su domanda del curatore e non d’ufficio, con la conseguenza che si sarebbe potuta semmai richiedere una nuova attivazione.
Il Tribunale muove dal tenore letterale dell’art. 2 della legge n. 241/1990, secondo cui le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, e neppure la presentazione di un’istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata le esonera da tale obbligo. In queste ipotesi, osserva il Collegio, è semplicemente attenuato l’onere motivazionale, potendo la motivazione consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
La Corte richiama quindi l’orientamento secondo cui il silenzio-inadempimento è ravvisabile non solo quando l’obbligo di provvedere sia espressamente contemplato da una norma di legge, da un regolamento o da un atto amministrativo, ma anche quando esso sia desumibile dai principi informatori dell’azione amministrativa o quando, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, citando TAR Puglia, Lecce, n. 1377 del 2025 e i precedenti ivi richiamati.
Nel caso concreto, il Collegio valorizza la peculiarità della situazione: una società ancora iscritta nel Registro delle Imprese, ma priva di codice fiscale e partita IVA attivi, quindi impossibilitata a esercitare qualsiasi attività, che aveva comunque aderito a una procedura di definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti. A fronte di un’istanza puntuale e documentata, l’Amministrazione aveva l’obbligo di provvedere con un riscontro espresso.
Il ricorso è pertanto accolto e l’Agenzia intimata è tenuta a concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio non ritiene necessario dare corso fin d’ora alla nomina del commissario ad acta, cui si addiverrà su istanza di parte qualora il termine non sia rispettato. Le spese, liquidate in 2.000,00 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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