Illegittimo il diniego di permesso di costruire fondato su criteri commerciali obsoleti (TAR Abruzzo n. 10 del 15.01.2026)
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Principi di diritto (Massima)
Le restrizioni territoriali all’insediamento di attività commerciali, imposte da atti di pianificazione, devono essere proporzionate alle effettive esigenze di tutela dell’ambiente urbano o dell’ordinato assetto del territorio e devono fondarsi su motivi imperativi di interesse generale, non su ragioni meramente economiche. Gli atti programmatori comunali che individuano i criteri localizzativi di medie e grandi strutture di vendita devono essere adeguati ai principi di cui all’art. 31, comma 2, d.l. n. 201/2011, non essendo consentito fondare un diniego su parametri di insediamento fissati da una normativa regionale abrogata. L’effetto conformativo dell’annullamento comporta il riesame dell’istanza mediante il bilanciamento tra la tutela della concorrenza, la libertà di stabilimento e i motivi imperativi di interesse generale.
Il Fatto
Una società, divenuta proprietaria di un complesso edilizio parzialmente realizzato, chiedeva al Comune il permesso di costruire per un intervento di recupero e completamento, mediante la realizzazione di un unico edificio con piano terra commerciale, nel quale trasferire la media struttura di vendita esistente con ampliamento dell’area da 595 a 1.200 metri quadrati.
Il Comune negava il permesso, rilevando il contrasto con i criteri localizzativi delle attività commerciali fissati da deliberazioni consiliari del 2001 e del 2009, che escludevano le medie strutture di vendita dalla zona interessata, e contestando la legittimità dell’autorizzazione originaria e l’inesistenza dell’immobile di destinazione. La società impugnava il diniego e gli atti presupposti, deducendo il contrasto con la normativa proconcorrenziale sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso le eccezioni preliminari del Comune. Quanto all’irricevibilità per tardiva impugnazione delle delibere consiliari, ha osservato che la lesività di tali atti si è manifestata solo con il diniego, laddove l’Amministrazione non ha provveduto al doveroso adattamento della pianificazione commerciale al mutato quadro normativo. Quanto all’inammissibilità per mancata impugnazione del PRG, ha rilevato che il diniego non si fondava su profili urbanistici ma esclusivamente commerciali.
Nel merito, la sentenza ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 31, comma 2, d.l. n. 201/2011 subordina le restrizioni all’insediamento commerciale a motivi imperativi di interesse generale, mentre la l.r. Abruzzo n. 23/2018 ha abrogato la previgente disciplina e impone il coordinamento tra pianificazione regionale e comunale, ancorandolo ai principi eurounitari di tutela della concorrenza.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e del Consiglio di Stato, nonché della Corte Costituzionale, il Collegio ha ritenuto che i piani comunali del 2001 e del 2009, basati sui parametri della l.r. n. 11/2008 — interamente abrogata — non operassero il necessario bilanciamento tra libertà economiche e interessi generali. La loro applicazione si è risolta in una limitazione ingiustificata e discriminatoria, viziata da difetto di istruttoria e carenza motivazionale.
Il Tribunale ha inoltre escluso che la mancata adozione del piano regionale potesse giustificare l’inerzia comunale, dovendo il Comune comunque adeguare l’attività di gestione del territorio ai principi generali. Irrilevanti sono state ritenute le ragioni postume addotte in giudizio, generiche e mai esternate nel provvedimento.
Quanto agli altri capi del diniego, la Corte ha escluso che l’origine derogatoria dell’autorizzazione del 2012 fosse ostativa, atteso il contenuto della norma allora vigente; ha precisato che l’art. 32, comma 9, l.r. n. 23/2018, invocato dal Comune, disciplina il riutilizzo di contenitori dismessi e non il trasferimento di attività attive in edifici da realizzare; ha infine dichiarato illegittima la ragione basata sul d.lgs. n. 222/2016, non essendo stata comunicata ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Accolto il primo motivo, il secondo è rimasto assorbito. L’effetto conformativo è stato individuato nel riesame dell’istanza alla luce dei principi indicati.
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Nota della Redazione
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