Ordinanze di ripristino e difetto di prova sulla paternità dell’abuso (TAR Piemonte n. 5 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di rimessa in pristino ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e l’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 possono coesistere sul medesimo oggetto materiale, perché si fondano su presupposti giuridici e funzioni diversi e conservano reciproca autonomia; la mera sovrapposizione dei termini di ottemperanza non integra violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Il provvedimento repressivo edilizio può essere notificato anche al responsabile dell’abuso, non proprietario dell’area, perché la sanzione ripristinatoria si riferisce indifferentemente al proprietario e al responsabile. L’ordinanza contingibile e urgente, invece, può essere indirizzata solo a chi abbia la materiale disponibilità del bene, presupposto logico e materiale della sua esecuzione, e richiede che l’Amministrazione indichi con precisione e accerti i fatti dai quali desume la legittimazione passiva del destinatario.

Il Fatto

La ricorrente è titolare della concessione per la distribuzione di energia elettrica a media e bassa tensione. Nel 2023 ha disposto la dismissione di una linea aerea che attraversava aree boscate nel territorio comunale, affidando i lavori a un’impresa consortile, ultimati nel gennaio 2024. Nel giugno 2024 intense precipitazioni provocarono allagamenti a valle del pendio, con intervento dei Vigili del Fuoco.

A seguito di un sopralluogo, il Responsabile del Servizio Tecnico comunale ha ordinato alla Società la rimessa in pristino dei luoghi, assumendo la realizzazione di una pista trasversale al versante in assenza di permesso di costruire e dei prescritti assensi paesaggistico e idrogeologico. Il Commissario Prefettizio ha poi adottato un’ordinanza contingibile e urgente che imponeva il ripristino con termine di cinque giorni. La Società ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la dedotta incompatibilità tra i due provvedimenti. La censura non è fondata. Tra gli atti vi è parziale connessione, perché incidono sul medesimo oggetto materiale e si giovano della stessa istruttoria, ma i presupposti giuridici sono affatto differenti. L’ordinanza dirigenziale contesta la realizzazione di opere in assenza di titolo edilizio e dei necessari assensi; l’ordinanza prefettizia persegue la diversa finalità di tutelare l’incolumità pubblica e privata da una situazione di perdurante dissesto.

La sovrapposizione dei termini di ottemperanza si giustifica quindi in relazione alle diverse discipline sostanziali applicabili e alla differente funzione di ciascuno strumento, senza violazione del principio di tipicità.

Sul difetto di legittimazione passiva, la doglianza è parzialmente fondata. L’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 configura una sanzione ripristinatoria che si riferisce indifferentemente al proprietario e al responsabile dell’abuso. La mancanza di un titolo di possesso o detenzione dell’area non è da sé sola rilevante ai fini dell’individuazione del destinatario della sanzione demolitoria. La notifica alla ricorrente, quindi, non vizia il provvedimento.

Diverso è il discorso per l’ordinanza contingibile e urgente. Richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. II n. 536 del 2020 e del Cons. Stato, Sez. V n. 2732 del 2023, il Collegio ricorda che destinatario dell’ordinanza può essere chiunque abbia la materiale disponibilità dell’area, ma l’Amministrazione deve indicare con precisione il presupposto della legittimazione passiva. Poiché non è stato indagato né provato che la Società avesse la disponibilità delle aree dissestate, l’ordinanza prefettizia è illegittima sotto questo profilo.

Sul difetto di istruttoria, il ricorso è pienamente fondato. L’Amministrazione ha valorizzato meri elementi indiziari: le dichiarazioni dei gestori di una limitrofa attività e le fotografie satellitari. Queste ultime, per il diverso periodo vegetativo immortalato, non permettono di escludere che la pista esistesse già prima dei lavori. Depongono in senso contrario i fotogrammi satellitari del 2021 e del 2014, dai quali non emergono evidenti trasformazioni dei luoghi. Non superano il difetto di prova la nota regionale, che parla di causa “presumibilmente” riconducibile alla pista, né le relazioni successive, che ribadiscono la posizione dell’Ente senza vincere l’incertezza su momento di realizzazione e autore dell’opera.

Assorbite le ulteriori censure, il ricorso è accolto con annullamento degli atti gravati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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