La revoca della licenza di raccolta scommesse richiede accertamenti concreti e attuali (TAR Calabria n. 1057 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere discrezionale dell’amministrazione di negare le autorizzazioni di polizia previste dall’art. 11 del R.D. n. 733/1931 deve essere esercitato nel rispetto dei canoni di adeguata istruttoria, coerenza logica e ragionevolezza. La motivazione del diniego deve dare conto di circostanze di fatto concrete e attuali, idonee a dimostrare la pericolosità o la capacità di abuso del richiedente. Il rapporto parentale, in assenza di ulteriori elementi concreti, non fonda automaticamente un giudizio di disvalore circa l’affidabilità del soggetto. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 impone di valutare le osservazioni del privato, ma non vincola l’amministrazione ad accoglierle: essa deve soltanto motivare l’eventuale mancato accoglimento. Il difetto di istruttoria e di motivazione rende annullabile il provvedimento di diniego.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, ha chiesto alla Questura di Vibo Valentia la licenza per l’esercizio di raccolta scommesse ai sensi dell’art. 88 del R.D. n. 733/1931, presso locali siti nel medesimo Comune. L’amministrazione ha comunicato un preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, fondato sui controlli effettuati rispetto a soggetti controindicati.

Dopo una prima memoria del ricorrente, la Questura ha integrato i motivi ostativi: la medesima attività sarebbe stata svolta in precedenza da altra impresa cui era stato negato il titolo; il ricorrente sarebbe risultato irreperibile all’indirizzo di residenza; sarebbero emersi precedenti familiari e assenza di redditi dichiarati. Il diniego finale ha quindi rigettato l’istanza. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Calabria, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. Il preavviso di diniego serve a instaurare un contraddittorio prima dell’adozione dell’atto finale, ma non priva l’amministrazione del potere di apprezzare in senso ostativo le ragioni del privato. L’amministrazione è tenuta soltanto a dare ragione, nella motivazione del diniego, dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni. Nel caso di specie il provvedimento ha motivato richiamando quanto già esposto nella nota procedimentale: la censura è quindi infondata.

Il secondo motivo è invece accolto. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’amministrazione gode di un potere ampiamente discrezionale nel valutare le circostanze che consigliano il diniego, ma deve esercitarlo con motivazione adeguata e istruttoria rigorosa, indicando le circostanze di fatto da cui desume la pericolosità del richiedente (TAR Napoli, Sez. V, n. 4297 del 2013; Cons. Stato, Sez. IV, n. 3709 del 2000).

Gli elementi addotti dalla Questura — frequentazioni con soggetti censiti, irreperibilità, assenza di redditi, precedenti del padre e citazione a giudizio della madre — non sono idonei, nel loro complesso, a fondare il rigetto. Il ricorrente ha documentato redditi autonomi e un domicilio stabile presso un immobile goduto in comodato gratuito. Il padre risulta riabilitato; la madre non ha precedenti penali oltre alla citazione. Le frequentazioni contestate risalgono a circa dieci anni prima e non risultano sufficientemente dettagliate.

Il Collegio ribadisce, richiamando un proprio precedente (TAR Calabria n. 1080/2014), che il rapporto parentale, in assenza di elementi concreti, non può fondare in modo automatico un giudizio di disvalore sull’affidabilità, a differenza di quanto avviene in materia di armi. Il provvedimento è pertanto annullato per difetto di istruttoria e di motivazione, restando integra la possibilità per l’amministrazione di rideterminarsi. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *