Ottemperanza al giudicato sull’assegnazione delle somme per il beneficio del docente (TAR Marche n. 577 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Formatosi il giudicato e rimasta la pubblica amministrazione inerte, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione integrale del titolo, assegnando un termine all’Amministrazione. Alla scadenza inutile del termine consegue la nomina del Commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. L’Amministrazione resistente è condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, distratte in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Il Fatto
Il giudice del lavoro, con sentenza del Tribunale di Ancona, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza, per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto. Ha inoltre posto metà delle spese di lite a carico della parte resistente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Formatosi il giudicato, come da attestazione della Cancelleria prodotta in giudizio, la parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha eseguito il titolo e agisce in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della procedibilità del ricorso per ottemperanza. Rileva che essa sussiste, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine di cui al citato art. 14, la pubblica amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il ricorso va dunque accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine il Collegio assegna il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Questi assumerà le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche attraverso un funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, liquidato in dispositivo anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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