Accesso agli atti di gara per i primi cinque classificati e obbligo (TAR Puglia n. 1058 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’operatore economico collocato nei primi cinque posti della graduatoria ha diritto all’ostensione, reciprocamente, dell’offerta dell’aggiudicatario, dei verbali di gara e degli atti, dati e informazioni presupposti all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. L’amministrazione che non renda disponibili tali documenti viola l’obbligo di trasparenza e non può opporre un diniego implicito privo di motivazione. Eventuali esigenze di oscuramento devono essere valutate e motivate dall’amministrazione ai sensi dell’art. 36, comma 3. Il diritto di accesso è accertato dal giudice amministrativo, che ordina all’amministrazione di consentirlo entro un termine perentorio.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Comune per l’affidamento del servizio di portierato, guardiania e pulizia degli immobili comunali, procedura aperta gestita dalla Centrale Unica di Committenza. All’esito delle operazioni si è classificata al secondo posto, mentre l’aggiudicazione definitiva è stata disposta in favore di altra impresa prima classificata, dopo la verifica di congruità dell’offerta.
Ricevuta la comunicazione dell’esito, la ricorrente ha chiesto l’accesso all’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria, alla documentazione amministrativa e agli atti del subprocedimento di verifica dell’anomalia. Non avendo ottenuto riscontro, ha impugnato il silenzio diniego chiedendo l’accertamento del diritto di accesso. Comune, CUC e controinteressata non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene la domanda fondata e muove dalla lettura dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, che attribuisce agli operatori collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria la disponibilità reciproca dell’offerta dell’aggiudicatario, dei verbali di gara e degli atti, dati e informazioni presupposti all’aggiudicazione, oltre che delle offerte dagli stessi presentate.
Dagli atti di causa emerge che i documenti richiesti non sono stati ostesi. Il Tribunale sottolinea che l’amministrazione non ha addotto alcuna motivazione in ordine a eventuali esigenze di oscuramento, sulle quali avrebbe comunque dovuto pronunciarsi ai sensi dell’art. 36, comma 3. L’assenza di qualsivoglia determinazione sul punto rende il diniego implicito illegittimo.
La posizione della ricorrente, seconda classificata, rientra pienamente tra i destinatari della pretesa ostensiva. Il Collegio non ravvisa dubbi sul diritto di ottenere la documentazione richiesta, comprensiva dell’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria, della documentazione amministrativa e degli atti del subprocedimento di verifica dell’anomalia e della congruità del costo della manodopera.
Il Tribunale accoglie pertanto l’istanza e dichiara il diritto della ricorrente all’accesso, ordinando all’amministrazione resistente di consentirlo nel termine di quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della sentenza. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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