Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 1058 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso determina l’improcedibilità del gravame per difetto di interesse, restando precluso al giudice l’esame nel merito dei motivi. La rinuncia al mandato del difensore non incide di per sé sulla legittimazione processuale della parte, che resta titolare del potere di disporre del proprio interesse. Nel giudizio amministrativo la cessazione della materia del contendere presuppone il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, mentre il difetto di interesse consegue alla sola condotta processuale della parte. In assenza di costituzione dell’amministrazione intimata, non sussistono i presupposti per il regolamento delle spese giudiziali.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un’area classificata come tessuto urbano consolidato residenziale, presentava nel 2017 istanza di permesso di costruire per un nuovo fabbricato. La Commissione del paesaggio esprimeva un parere sospensivo con indicazione di criteri di mitigazione; il Responsabile del procedimento, senza assegnare termine integrativo, disponeva quindi l’archiviazione dell’istanza ai sensi dell’art. 23, comma 5, del Regolamento edilizio comunale. La società depositava comunque la documentazione integrativa, senza ottenere riscontro.

Nel marzo 2019 la ricorrente presentava una SCIA alternativa al permesso di costruire per il medesimo intervento. Nel maggio 2019 il Comune diffidava dall’iniziare i lavori e avviava il procedimento di annullamento d’ufficio della SCIA ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. La società impugnava gli atti davanti al TAR, deducendo violazione dell’art. 41 L.R. Lombardia n. 12/2015, degli artt. 5 e 23 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che, con atto depositato nel gennaio 2024, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. La questione non attiene al merito dei motivi di impugnazione, ma alla persistenza dell’interesse quale condizione dell’azione.

Il Tribunale qualifica tale sopravvenienza come causa di improcedibilità del gravame. La dichiarazione proveniente dalla parte titolare dell’interesse, e non dal solo difensore, esprime una scelta dispositiva che il giudice non può sostituire con una valutazione officiosa del merito. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi.

Un passaggio della motivazione sottolinea come la rinuncia al mandato del difensore, depositata nel 2022, non abbia inciso sulla legittimazione della parte, che ha successivamente manifestato in proprio la volontà di non coltivare il ricorso. Il Collegio distingue così nettamente la vicenda della difesa tecnica dalla titolarità del potere dispositivo sull’interesse sostanziale.

Quanto alle spese giudiziali, il Tribunale rileva che il Comune intimato non si è costituito in giudizio. Poiché non vi è stata attività difensiva dell’amministrazione, nulla deve dispersi per il regolamento delle spese, in applicazione del principio per cui la condanna presuppone una parte vittoriosa che abbia sostenuto oneri processuali.

Il dispositivo dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, nulla disponendo sulle spese e ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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