Rigetto della cautela per diniego di condono edilizio: difetta il periculum in mora (TAR Calabria n. 188 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di sospensione cautelare ex art. 55 c.p.a. richiede la presenza congiunta dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In presenza di un provvedimento di diniego di condono edilizio, l’impugnazione riguarda un atto a natura negativa che non introduce una lesione attuale e irreparabile, con la conseguenza che difetta il requisito del periculum in mora. La misura cautelare non può pertanto essere accordata, restando impregiudicata ogni valutazione nel merito dei motivi di ricorso.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il dirigente del settore urbanistica del Comune di Reggio Calabria aveva respinto l’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003 e la comunicazione dei motivi ostativi che ne costituiva il presupposto. Chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento, deducendo i vizi di legittimità che inficiavano il diniego.
Si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria, contestando la fondatezza delle censure e la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ha esaminato la domanda cautelare esclusivamente sotto il profilo del periculum in mora, prescindendo da ogni considerazione sui motivi di ricorso proposti. Ha osservato che l’atto impugnato costituisce un mero diniego dell’istanza di condono edilizio, il quale non è idoneo a produrre una lesione attuale e irreparabile nella sfera giuridica della ricorrente: si tratta di un provvedimento a contenuto negativo, che non determina un mutamento della situazione di fatto o di diritto preesistente.
La misura cautelare, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., richiede la compresenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In assenza di un pregiudizio grave e irreparabile, derivante dal tempo necessario a definire il giudizio di merito, la domanda di sospensione non può trovare accoglimento, restando la parte ricorrente onerata di coltivare il ricorso nel merito per ottenere tutela.
Il Collegio, in considerazione della natura della controversia e della condotta delle parti, ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare. Il rigetto della domanda è stato pertanto disposto con ordinanza, come previsto dalla disciplina del processo amministrativo.
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Nota della Redazione
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