Illegittima la delibera regionale che amplia le deroghe al divieto di abbattimento degli olivi (TAR Puglia n. 655 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2 della legge n. 144 del 1951 pone un elenco tassativo di ipotesi derogatorie al divieto di abbattimento degli alberi di olivo. La delibera di Giunta regionale non può ampliare tali ipotesi né estenderne il contenuto, poiché la materia è riservata alla legge statale e l’atto amministrativo deve muoversi entro il perimetro da essa tracciato. La sostituzione integrale dell’oliveto con altra coltura non integra la nozione di miglioramento fondiario, che presuppone un intervento conservativo della destinazione olivicola del fondo. La qualifica di opera di pubblica utilità attribuita da una legge di settore non produce automatismo rispetto al divieto di abbattimento, che richiede comunque una valutazione caso per caso alla luce della finalità autonoma della disciplina di tutela.
Il Fatto
Un’associazione di protezione ambientale ha impugnato la D.G.R. Puglia n. 1073 del 29.07.2025, recante la nuova disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni all’abbattimento di alberi di olivo privi del carattere di monumentalità. La delibera ha integralmente sostituito la precedente regolamentazione, ampliando le ipotesi di deroga al divieto di abbattimento con particolare riguardo alle nozioni di “miglioramento fondiario” e di “opere di pubblica utilità”. La Regione si è costituita eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della successiva delibera integrativa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di improcedibilità, qualificando l’atto successivo come meramente integrativo e confermativo: la sua natura rettificativa di un errore materiale, priva di autonoma lesività, non richiede impugnazione con motivi aggiunti, e l’eventuale annullamento dell’atto originario travolge l’atto consequenziale.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso con riguardo al motivo relativo alla violazione della legge statale, assorbendo le altre censure. Ha rilevato che la legge n. 144 del 1951 pone un divieto generale di abbattimento, consentendolo solo in cinque ipotesi tassative previa autorizzazione caso per caso. La delibera impugnata ha invece stabilito che si intendono opere di miglioramento fondiario anche la sostituzione dell’uliveto con altra coltivazione, incluse le colture in serra.
Tale previsione non interpreta la legge ma la riscrive. Il miglioramento fondiario, nella ratio della norma, presuppone un intervento che migliora il fondo mantenendone la destinazione olivicola; la sostituzione integrale dell’oliveto non migliora il fondo olivicolo ma lo cancella. L’effetto pratico è quello di consentire l’abbattimento di alberi che, prima, non potevano essere rimossi in quanto nessuna delle deroghe ricorreva. Una modifica di tale portata richiede un intervento normativo di rango primario o secondario, adottato nelle forme statutarie, e non un atto amministrativo generale.
Parimenti illegittima è l’estensione delle “opere di pubblica utilità” agli impianti privati per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il richiamo all’art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 190 del 2024 è corretto sul piano astratto ma irrilevante: quella qualifica opera sul piano urbanistico e autorizzatorio, non produce alcun automatismo rispetto al divieto di abbattimento degli olivi, disciplinato da una legge diversa e rispondente a una finalità autonoma. Si tratta di due piani normativi distinti, illegittimamente sovrapposti dall’atto impugnato.
La delibera ha pertanto alterato il bilanciamento degli interessi operato dal legislatore nazionale, trasformando un divieto con deroghe eccezionali in un regime autorizzatorio ampliato, in contrasto con la ratio della legge e con il principio di prevalenza della tutela paesaggistica di cui all’art. 9 della Costituzione.
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Nota della Redazione
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