Nomina della commissione e interesse a ricorrere nel concorso universitario (TAR Sicilia n. 1058 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di nomina della commissione giudicatrice di un concorso pubblico costituisce provvedimento endoprocedimentale, privo di autonoma efficacia lesiva, salvo che non sia dedotta e richiesta la ricusazione per difetto di serenità di giudizio; esso è impugnabile solo con l’approvazione delle operazioni concorsuali, che esaurisce il procedimento. La lamentata omessa esclusione di un altro candidato non integra un interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., poiché il conseguimento dell’utilità sperata resta sottoposto all’alea concorsuale e al giudizio di idoneità del singolo aspirante. Il ricorso che censuri tali atti è pertanto inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato nel giugno 2020 a un concorso per ricercatore universitario presso un ateneo, già annullato in sede giurisdizionale. Avverso gli esiti della riedizione della procedura egli aveva proposto ricorso, accolto con un secondo annullamento del concorso. Il Ministero dell’Università e della Ricerca aveva quindi proceduto, mediante sorteggio, alla nomina dei due componenti della commissione giudicatrice.
Il ricorrente ha impugnato la procedura di nomina e sorteggio dei commissari, deducendo la violazione del giudicato amministrativo e la mancata esclusione dalla procedura della controinteressata, ritenuta inidonea alla partecipazione. Le amministrazioni intimate e la controinteressata si sono costituite eccependo l’inammissibilità per carenza di interesse e l’infondatezza. Con motivi aggiunti sono stati impugnati i successivi atti di sorteggio e di nomina della commissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato il gravame in via alternativa: come azione di ottemperanza del giudicato amministrativo, ovvero come domanda di annullamento degli atti indicati. In entrambe le letture il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Quanto alla nomina dei commissari, il Tribunale ha richiamato un orientamento consolidato (Cons. Stato, sez. VII, sent. 3417/2022 e 6414/23; Cons. Stato, sez. V, n. 3750 del 2019): l’atto di nomina della commissione, ove non si dubiti della serenità di giudizio al punto da richiedere la ricusazione, non produce un effetto lesivo immediato. Si tratta di atto endoprocedimentale, impugnabile solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, il procedimento si esaurisce e la lesione diviene compiutamente riscontrabile. Già l’ordinanza cautelare n. 199/2024, non impugnata, aveva evidenziato tale carenza d’interesse.
Quanto alla mancata esclusione della controinteressata, il Collegio ha escluso che essa integri una lesione della sfera giuridica del ricorrente. Il conseguimento dell’utilità sperata sarebbe comunque sottoposto alla fisiologica alea concorsuale, emergente dall’art. 7 del bando e dal meccanismo della valutazione comparativa, che presuppone in ogni caso un giudizio di idoneità del singolo candidato (TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1413 del 2019).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso, integrato con motivi aggiunti, è stato dichiarato inammissibile. La peculiarità della questione ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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