Ottemperanza al giudicato sul contributo Carta docente e nomina commissario (TAR Sardegna n. 1058 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inerzia dell’amministrazione rispetto al giudicato formatosi e, in presenza di esecuzione solo parziale, nomina un commissario ad acta per l’adempimento in via sostitutiva della parte rimasta ineseguita. La nomina può essere conferita a un dirigente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. In tal caso non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale. Il termine per l’esecuzione dell’incarico è fissato dal giudice e decorre dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione inottemperante e sono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, 14 marzo 2025, n. 163, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a riconoscere in favore della ricorrente il contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi euro 1.500,00, oltre rivalutazione e interessi legali, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016.
La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 25 luglio 2025. La ricorrente ha quindi promosso ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha liquidato le spese legali ai procuratori antistatari, senza dare esecuzione al giudicato sul capitale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’oggetto del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e verifica lo stato di esecuzione del giudicato. L’amministrazione ha parzialmente adempiuto, corrispondendo le spese di lite ai difensori dichiaratisi antistatari. Resta invece ineseguita la parte relativa al riconoscimento del capitale riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro.
Alla camera di consiglio la difesa dell’amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento. Il Collegio rileva tuttavia che tale dichiarazione non è accompagnata da indicazioni utili per una soluzione tempestiva della controversia. L’inerzia sull’adempimento principale resta dunque accertata.
Su queste premesse il ricorso è accolto. Il Tribunale nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. L’incarico riguarda l’esecuzione in via sostitutiva della parte non eseguita del giudicato.
Il termine per l’adempimento è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, nella misura di euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione tiene conto della serialità della causa.
Nota della Redazione
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