Improcedibile il ricorso avverso l’esclusione se non impugnata l’aggiudicazione definitiva (TAR Lazio n. 890 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operatore economico che impugni la propria esclusione da una gara pubblica e l’approvazione della graduatoria provvisoria deve estendere l’impugnazione alla sopravvenuta aggiudicazione definitiva, anche mediante motivi aggiunti. L’eventuale annullamento dell’esclusione produce, infatti, un effetto solo viziante e non caducante, lasciando sopravvivere l’aggiudicazione non opposta. Ne deriva che, una volta divenuta inoppugnabile la determinazione di aggiudicazione, il ricorso avverso l’esclusione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il ricorrente conseguire alcun vantaggio utile dall’accoglimento del gravame. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva, adottato all’esito dell’istruttoria sui requisiti, non ha natura meramente confermativa rispetto all’approvazione della graduatoria provvisoria, ma esprime la volontà provvedimentale definitiva della stazione appaltante.
Il Fatto
Una società partecipava a una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, indetta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento in concessione della gestione di un parcheggio demaniale. La stazione appaltante la escludeva, ritenendo che l’offerta economica non corrispondesse ai contenuti del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, per la mancata indicazione delle tariffe per la sosta delle moto e delle agevolazioni per gli utenti diversamente abili, nonché per la mancata assunzione dell’impegno a riservare tre posti a tali utenti. La Commissione proponeva quindi l’aggiudicazione in favore dell’unica altra concorrente.
La società impugnava l’esclusione e l’approvazione della graduatoria provvisoria, deducendo la violazione della lex specialis, l’obbligo di soccorso istruttorio e l’erronea attribuzione di punteggio all’aggiudicataria. Nelle more, la stazione appaltante adottava la determinazione di aggiudicazione definitiva, che la ricorrente non impugnava né con ricorso autonomo né con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disposto l’estromissione dal giudizio dell’amministrazione metropolitana, estranea agli atti di gara, pacificamente imputabili alla sola Roma Capitale. Ha poi respinto la richiesta di stralcio della documentazione depositata tardivamente dalla resistente, rilevando che l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è rilevabile d’ufficio fino all’udienza di merito e comporta, coerentemente, la possibilità di allegare e provare entro lo stesso termine i fatti che la sorreggono.
Nel merito dell’eccezione, il Tribunale ha osservato che l’interesse azionato dalla ricorrente è quello di conseguire l’aggiudicazione. Pertanto, il provvedimento di definitivo affidamento della commessa deve essere necessariamente impugnato. L’eventuale annullamento dell’esclusione, avendo effetto viziante e non caducante, lascia sopravvivere l’aggiudicazione non opposta e non consente il reinserimento dell’esclusa in una procedura ormai esaurita e inoppugnabile. Sul punto il Collegio richiama il proprio orientamento (TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 6924 del 2025).
Non assume rilievo opposto la tesi del carattere meramente confermativo dell’aggiudicazione definitiva. Si tratta, secondo il Collegio, di un atto nuovo rispetto all’approvazione della graduatoria provvisoria, espressione di un’autonoma valutazione resa all’esito dell’istruttoria sul possesso dei requisiti in capo alla prima graduata (Cons. Stato, Sez. V, n. 2527 del 2021). La ricorrente, quindi, non ha esteso il giudizio al nuovo atto né ha formulato riserva di motivi aggiunti.
Il ricorso è stato così dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. In via di ulteriore precisazione, il Collegio ha comunque evidenziato l’infondatezza delle prime due censure: l’offerta economica non recava l’impegno sui tre posti riservati né la diversificazione tariffaria richiesta dal Capitolato, con conseguente natura indeterminata dell’offerta e inesperibilità del soccorso istruttorio (TAR Lazio, Roma, Sez. V, n. 18215 del 2023). La ricorrente è stata condannata alle spese di lite in favore di Roma Capitale e della controinteressata.
Nota della Redazione
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