Omessa ponderazione nella conferenza di servizi: il diniego di PAUR è illegittimo se non valuta la VIA favorevole (TAR Puglia n. 304 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorità procedente, all’esito della conferenza di servizi decisoria ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, non può limitarsi a una attività di mera verbalizzazione dei lavori e di acquisizione dei contributi espressi dagli enti coinvolti, ma è tenuta a una effettiva ponderazione e a un reale bilanciamento dei diversi interessi pubblici coinvolti. La determinazione negativa conclusiva che non dia conto del percorso logico-motivazionale seguito, omettendo la considerazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale, è illegittima per deficit istruttorio e motivazionale. Le amministrazioni partecipanti non dispongono di alcun potere di veto, sicché l’esito del procedimento deve essere assunto tramite la tecnica delle posizioni prevalenti, in conformità ai princìpi di semplificazione desumibili dagli artt. 14 e seguenti della l. n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determinazione con cui la Regione aveva negato il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per la realizzazione di un impianto eolico. All’esito della conferenza di servizi era emerso un quadro istruttorio composito, caratterizzato da pareri prevalentemente favorevoli e da taluni contributi negativi in materia paesaggistica. Il giudizio positivo di compatibilità ambientale era stato adottato successivamente alla chiusura dei lavori della conferenza e il diniego era intervenuto a breve distanza dal provvedimento di VIA. La società deduceva la mancata valorizzazione del parere ambientale positivo e l’illegittimità dei singoli pareri sfavorevoli.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disatteso l’eccezione preliminare di irricevibilità per mancata impugnazione della nota della Sezione regionale transizione energetica, trattandosi di rilievo istruttorio endoprocedimentale privo di efficacia lesiva diretta e caratterizzato da espressa non definitività.
Nel merito, il primo motivo di ricorso è stato ritenuto fondato. Sotto il profilo fattuale, la determinazione conclusiva della conferenza del 29 maggio 2024 era stata assunta circa quattro mesi prima dell’adozione del provvedimento favorevole di VIA del 19 settembre 2024: ne discendeva l’assenza di qualsivoglia ponderazione in ordine alla valutazione d’impatto ambientale, non ancora formalmente resa al momento della chiusura dei lavori.
La Sezione ha rammentato che l’elemento qualificante del procedimento unico ambientale è l’esame contestuale dei diversi punti di vista e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’autorità competente in materia di VIA ha il potere di assumere la determinazione conclusiva, risolvendo i conflitti interni alla conferenza e tenendo conto del provvedimento di compatibilità ambientale. L’amministrazione procedente, limitandosi a un’attività di semplice registrazione, non aveva operato alcuna valutazione di sintesi delle posizioni emerse, né aveva motivato in ordine al superamento del giudizio ambientale positivo.

Le ulteriori censure, riferite ai singoli pareri sfavorevoli e alle previsioni del piano paesaggistico, sono state ritenute assorbite: i contributi negativi dovranno essere riesaminati dall’autorità alla luce della rinnovata ponderazione complessiva. Quanto alla censura sulla natura del titolo della compatibilità paesaggistica, il Collegio ha richiamato il proprio recente orientamento e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la legislazione regionale può ampliare il livello di tutela paesaggistica secondo la logica delle tutele incrementali. Il ricorso è stato accolto e la determinazione annullata, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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