Pergotenda e serra solare: la consistenza reale prevale sulla qualificazione dichiarata (TAR Marche n. 1059 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione formale di un manufatto come vetrata panoramica amovibile o come serra solare non ne determina automaticamente l’ascrizione al regime dell’edilizia libera. Ai fini dell’applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. b-bis e b-ter, d.P.R. n. 380/2001 rilevano la consistenza complessiva dell’opera, le dimensioni, la struttura portante, l’impatto sul prospetto e sulla sagoma dell’edificio, nonché la destinazione d’uso effettiva. Un manufatto che delimiti uno spazio stabilmente chiuso e autonomamente fruibile, con struttura metallica non agevolmente amovibile, integra nuova volumetria o nuova superficie utile e richiede il permesso di costruire. Parimenti, la serra solare perde la propria qualificazione quando venga attrezzata come locale di servizio o abitativo, realizzando un ampliamento dell’edificio mediante sfruttamento di superficie e volumetria giuridicamente inesistenti.

Il Fatto

Le ricorrenti, comproprietarie di un appartamento in Pesaro, impugnano l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la rimozione di due manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il primo è una struttura metallica con copertura a lamelle orientabili e vetrate laterali apribili, installata sul terrazzo antistante l’abitazione. Il secondo è la loggia di accesso, chiusa con infissi stabili, autorizzata in sanatoria come serra solare ai sensi dell’art. 11 L.R. Marche n. 17/2015.

Secondo le proprietarie, entrambi gli interventi rientrerebbero nell’edilizia libera: la struttura sul terrazzo sarebbe riconducibile alle previsioni sulle VePA e sulle pergotende, la loggia sarebbe già regolarizzata con SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001. Il Comune, sulla base di un verbale della Polizia Locale, ha invece qualificato le opere come verande e ne ha ordinato la demolizione. Il ricorso è stato respinto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via generale le condizioni che consentono di ricondurre un manufatto all’art. 6, comma 1, lett. b-ter: l’opera principale deve essere costituita dalla tenda, la struttura deve restare accessoria, il manufatto deve essere annesso all’immobile, ridurre al minimo l’impatto visivo e non creare uno spazio stabilmente chiuso. Il Tribunale richiama la giurisprudenza che esclude l’edilizia libera per i manufatti di apprezzabili dimensioni, con incidenza significativa sull’assetto urbanistico e alterazione della sagoma esterna (Cons. Stato, sez. IV, n. 4472 del 2019; Cons. Stato, sez. II, n. 840 del 2021).

Quanto alle vetrate panoramiche, il Collegio ribadisce che la qualificazione come VePA non conduce automaticamente all’esenzione dal titolo: occorre verificare in concreto il contesto, le caratteristiche tipologiche e dimensionali, la destinazione d’uso. La pergotenda resta in edilizia libera solo se, per struttura e materiali, non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi o superfici utili (Cons. Stato, sez. VII, n. 3310 del 2026; Cons. Stato, sez. II, n. 4397 del 2026).

Nel caso concreto il manufatto sul terrazzo, pur dotato di copertura retrattile e di vetrate apribili, presenta dimensioni e struttura portante in pilastri metallici di rilevante consistenza, non agevolmente amovibile, e incide sul prospetto e sulla sagoma dell’edificio. Esso delimita uno spazio chiuso e funzionalmente idoneo a determinare un nuovo volume e un aumento di superficie utile: la circostanza che i pannelli laterali siano scorrevoli non è dirimente. Il Collegio sottolinea che rileva l’effetto finale e la vocazione d’uso dell’area trasformata, non i materiali impiegati. A ciò si aggiunge la difformità rispetto alla comunicazione di edilizia libera presentata, che prevedeva due pergotende di dimensioni inferiori.

Quanto alla loggia, la stessa è stata autorizzata come serra solare, ma il sopralluogo ha accertato la presenza di lavatrice, asciugatrice, armadiature e relativi impianti. La normativa regionale definisce la serra solare come volume tecnico con esclusiva funzione di captazione solare e risparmio energetico: l’uso per finalità di servizio ne snatura la funzione. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. VI, n. 2840 del 2022) chiarisce che la serra attrezzata per consentire la stabile presenza di persone realizza un ampliamento dell’edificio. La valutazione complessiva delle opere, infine, evidenzia che la veranda antistante compromette la funzione tipica della serra. L’ordinanza di demolizione è pertanto legittima e il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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