Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e travolgimento del ricorso incidentale (TAR Lombardia n. 1174 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per effetto di una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione, la pronuncia del giudice risulti inutile per il ricorrente. La dichiarazione resa dalla parte ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del gravame integra i presupposti della declaratoria in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’improcedibilità del ricorso principale travolge il ricorso incidentale, poiché l’interesse alla sua proposizione sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale a norma dell’art. 42, comma 1, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava davanti al TAR Lombardia la delibera ARERA n. 696/2022/R/gas, recante la valutazione dei piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale per gli anni 2021 e 2022, insieme agli atti istruttori presupposti e al rapporto di verifica delle analisi costi-benefici. Nel giudizio si costituivano l’Autorità resistente, deducendo l’infondatezza dell’impugnativa, e la società controinteressata, che proponeva ricorso incidentale.
In prossimità del merito, con atto del 17 febbraio 2025, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, rappresentando che il tavolo tecnico di coordinamento si era concluso con un accordo tra i trasportatori sullo sviluppo della rete e che le sovrapposizioni pianificatorie erano state superate. La dichiarazione era sottoscritta anche dai difensori dell’Autorità e della controinteressata, con richiesta di compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce innanzitutto il presupposto della declaratoria di improcedibilità. Essa richiede il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutile la sentenza per essere venuta meno l’utilità della pronuncia per il ricorrente. Il TAR richiama sul punto l’indirizzo del Cons. Stato, sez. IV, n. 5402 del 2009 e n. 5355 del 2007.
Il giudice osserva che la ricorrente ha rappresentato il sopravvenuto venir meno dell’interesse in termini inequivoci. La società ha dato atto che il tavolo tecnico si è concluso con l’accordo delle parti su una soluzione condivisa, che la controinteressata non darà seguito alle iniziative di sviluppo nelle aree interessate e che le sovrapposizioni con il proprio piano sono state superate. Ha inoltre precisato di attendere le valutazioni dell’Autorità sul nuovo piano decennale.
Questa volontà di non ritenere più utile la pronuncia annullatoria integra, secondo il Collegio, i presupposti della declaratoria in rito. Il ricorso principale è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il TAR affronta poi l’effetto espansivo dell’improcedibilità sul gravame incidentale. In forza dell’art. 42, comma 1, cod. proc. amm., l’interesse alla proposizione del ricorso incidentale sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale. Venuto meno il ricorso principale, anche il ricorso incidentale della controinteressata è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite sono integralmente compensate, in ragione dell’accordo sul punto tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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