Impugnazione immediata del regolamento aree idonee FER richiede lesione attuale (Cons. Stato n. 6235 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impresa che opera nel settore delle fonti rinnovabili non è titolare di un interesse concreto, diretto e attuale a impugnare in via immediata il regolamento ministeriale che fissa i criteri di individuazione delle superfici e delle aree idonee all’installazione degli impianti FER. Il regolamento è immediatamente impugnabile solo quando la lesione derivi direttamente da esso e non dai successivi atti esecutivi, i cui contenuti siano già preordinati e vincolati dalla fonte regolamentare: fuori da tale ipotesi, la lesione si concretizza soltanto se e quando l’istanza di autorizzazione venga effettivamente respinta. La sopravvenuta abrogazione della fonte primaria che legittimava il regolamento, ove non risulti dimostrato il conseguimento del bene della vita sotteso all’azione, non determina né la cessazione della materia del contendere né la sopravvenuta carenza di interesse, anche quando la legge di conversione faccia salva la disciplina previgente per le procedure in corso.
Il Fatto
La società appellante opera nella produzione di energia da fonti rinnovabili ed è titolare di iniziative per la realizzazione di impianti agrivoltaici in aree qualificate come idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021. Ha impugnato davanti al TAR Lazio gli artt. 1, 3 e 7 del d.m. 21 giugno 2024, adottato in attuazione dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021 per la definizione dei criteri di individuazione delle aree idonee agli impianti FER.
Il TAR, con sentenza non definitiva, ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse alcuni motivi, infondati altri e ha rimesso alla Corte costituzionale le questioni poste con il quarto e il quinto motivo, sospendendo il giudizio. La società ha impugnato la sentenza non definitiva, facendo salva la parte relativa alla rimessione. Nelle more, è intervenuto il d.l. n. 175/2025, che ha abrogato la disciplina delle aree idonee e ridefinito i criteri; entrambe le parti hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le contrapposte richieste di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuta carenza di interesse. Le respinge perché le allegazioni non provano che la società abbia effettivamente conseguito il bene della vita sotteso all’azione in ragione della sopravvenienza normativa, tenuto conto della tipologia dei vizi dedotti. Rileva inoltre che l’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 175/2025, introdotto dalla legge di conversione n. 4/2026, ha previsto che le nuove disposizioni non si applicano alle procedure in corso, che continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente.
Nel merito, il Consiglio di Stato conferma la statuizione di inammissibilità per difetto di interesse. L’art. 100 c.p.c., espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo ai sensi dell’art. 39 c.p.a., richiede una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e un’effettiva utilità dell’eventuale annullamento. Il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 4 del 2018, che assegna all’interesse a ricorrere la funzione di filtro processuale.
Quanto all’impugnazione dei regolamenti, la giurisprudenza consolidata esclude l’impugnabilità immediata quando la lesione deriva dai successivi atti esecutivi, i cui contenuti non siano già preordinati e vincolati dalla fonte regolamentare. Il regolamento è immediatamente impugnabile solo quando tale vincolo sia configurabile e gli atti applicativi assumano carattere di mera esecuzione. Il Collegio richiama, con valore di precedente conforme, la propria recente pronuncia n. 6151 del 30 luglio 2026.
Ne segue che, secondo la prospettazione dell’appellante, la lesione è doppiamente ipotetica: presuppone che la legge regionale modifichi la qualificazione dell’area e che tale nuova qualificazione pregiudichi il buon esito del procedimento in corso. Le imprese conservano comunque la possibilità di censurare l’illegittimità della normativa impugnandola unitamente all’atto applicativo. La prima censura del terzo motivo è inoltre infondata alla luce di Corte cost. n. 134/2024, che ha riconosciuto alle Regioni il potere di individuare con legge anche le aree non idonee, precisando che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico. La seconda censura è inammissibile per violazione dell’art. 101 c.p.a., non confrontandosi con la motivazione del TAR. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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