Quote latte, giudicato e sopravvenuta incompatibilità eurounitaria impediscono rimessione in discussione (TAR Lombardia n. 105 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contrasto di un atto amministrativo nazionale con il diritto dell’Unione europea integra un’ipotesi di annullabilità per violazione di legge, non di nullità, non rientrando tale vizio tra quelli tassativamente previsti dall’art. 21-septies legge n. 241/1990. Ne deriva l’onere di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo nel termine di decadenza di sessanta giorni, con conseguente inoppugnabilità dell’atto non tempestivamente contestato. La sopravvenienza delle sentenze della Corte di Giustizia che accertano l’incompatibilità eurounitaria di norme interne sui criteri di riassegnazione delle quote o di rimborso del prelievo non consente di rimettere in discussione l’atto di accertamento divenuto definitivo. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere a autotutela doverosa su specifica istanza dell’interessato.

Il Fatto

Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna una cartella di pagamento di oltre un milione di euro per il prelievo latte sulle consegne relativo alle annate 2000/01, 2002/03 e 2003/04, oltre a due intimazioni di pagamento per le annate 2005/06 e 2006/07, chiedendo anche l’accertamento dell’esatto ammontare del debito e la cancellazione di un’iscrizione ipotecaria.

La ricorrente deduce la necessità di disapplicare le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, come interpretato dalle sentenze Corte di Giustizia C-348/18 e C-46/18, l’incertezza sui dati della produzione nazionale, il difetto di istruttoria e motivazione, la prescrizione del credito e la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973. Agea eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza delle censure.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce preliminarmente le annate effettivamente coperte dagli atti impugnati, sulla base della documentazione prodotta da Agea in esito alle plurime integrazioni istruttorie disposte in corso di causa. Nel merito, il ricorso è respinto perché in parte inammissibile e in parte infondato.

Le censure volte a contestare le originarie imputazioni di prelievo sono coperte da giudicato. Per le campagne 2000/01 e 2002/03 operano le sentenze del TAR Lazio, per la 2004/05 le pronunce del TAR Brescia e del TAR Lazio, mentre per le altre annate rilevano decreti di perenzione, uno dei quali confermato in sede di opposizione. A fronte di tali giudicati, il Collegio richiama Cons. Stato n. 7609 del 2023: la sopravvenienza delle sentenze della Corte di Giustizia non consente di rimettere in discussione la comunicazione di prelievo ormai inoppugnabile.

Il percorso argomentativo si fonda sulla distinzione tra nullità e annullabilità dell’atto amministrativo in contrasto con il diritto europeo. L’art. 21-septies legge n. 241/1990 codifica in numero chiuso le ipotesi di nullità e tra queste non figura il contrasto con il diritto dell’Unione. Sul piano processuale ciò comporta l’onere di impugnazione entro il termine decadenziale; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’Amministrazione di dare corso all’atto, salvo autotutela. Il Collegio precisa che le sentenze eurounitarie hanno inciso non sulla norma attributiva del potere, ma su regole relative ai criteri di riassegnazione delle quote inutilizzate e ai rimborsi.

Il Tribunale richiama il principio di certezza del diritto elaborato dalla giurisprudenza europea, che non impone il riesame continuo di decisioni amministrative divenute definitive. Resta salva la facoltà di autotutela doverosa su specifica istanza, con eventuali ricalcoli.

Le residue censure sono infondate. La prescrizione è decennale e va computata tenendo conto dei periodi di sospensione legale; il termine risulta interrotto dalla notificazione degli atti, dalla resistenza in giudizio e dalla richiesta di rateizzazione. La doglianza sui recuperi PAC è generica. L’intimazione è sufficientemente motivata quanto ai criteri degli interessi, determinati per legge. La decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 è esclusa, operando i termini solo per imposte dirette e IVA, mentre il credito per prelievo supplementare ha natura non tributaria. Spese compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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