Opere in pendenza di condono sono abusive e vanno demolite (TAR Campania n. 1800 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Successivamente alla presentazione della domanda di condono edilizio e prima che questa sia decisa, il proprietario non può eseguire alcun lavoro di completamento o ampliamento dell’immobile abusivo, essendo preclusa la prosecuzione in sé dei lavori a prescindere dal regime edilizio applicabile. Le ulteriori opere, ancorché interne o pertinenziali, o astrattamente riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro, al risanamento conservativo o alla ristrutturazione edilizia, sono abusive e ripetono l’illiceità dell’opera principale cui ineriscono strutturalmente, con obbligo per l’amministrazione di ordinarne la demolizione. La possibilità di intervenire resta subordinata al rispetto delle procedure di legge, segnatamente dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985. Il decorso del tempo non consolida alcun legittimo affidamento, perché l’abuso edilizio è illecito permanente, e la repressione costituisce attività vincolata che non richiede specifica motivazione sull’interesse pubblico.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano la Disposizione Dirigenziale n. 326/A del 31 agosto 2022, con cui il Comune di Napoli aveva ingiunto la demolizione delle opere abusive realizzate in un immobile del capoluogo campano. Le opere erano state accertate in occasione di un sopralluogo dell’8 settembre 2021 e comprendevano un volume in legno ad uso deposito, realizzato sul terrazzo di copertura in aderenza al torrino scala, nonché interventi consistenti nella posa di nuova pavimentazione, nell’impiantistica idro-elettrica e nell’innalzamento di due muri di confine.
Gli interventi erano stati eseguiti in pendenza di una domanda di condono presentata nel 2005 e non ancora esitata. I ricorrenti deducevano l’errata qualificazione delle opere, che per dimensioni e caratteristiche sarebbero rientrate nell’edilizia libera; il legittimo affidamento maturato per il tempo trascorso; la carenza di motivazione e di istruttoria del provvedimento. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso richiamando un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, anche dello stesso Tribunale, secondo cui la presentazione dell’istanza di condono non apre una finestra di libera attività edilizia. Il principio applicato è che è la prosecuzione in sé dei lavori a essere preclusa, indipendentemente dal regime edilizio cui le opere sarebbero astrattamente riconducibili e dal relativo trattamento sanzionatorio.
Da ciò discende che le opere eseguite dopo l’istanza di condono, anche se interne o pertinenziali, restano abusive perché ineriscono strutturalmente all’opera principale e ne ripetono l’illiceità. L’amministrazione è quindi tenuta a ordinarne la demolizione, senza possibilità di distinguere tra le diverse tipologie di intervento.
Il Tribunale ha precisato che non è negata in assoluto la possibilità di intervenire su immobili con condono pendente. Tale possibilità deve però esplicarsi nel rispetto delle procedure di legge e, in particolare, del procedimento autorizzatorio di cui all’art. 35 della legge n. 47 del 1985, ancora applicabile per effetto dei rinvii contenuti nella successiva legislazione condonistica.
Nel caso concreto era pacifico che le opere fossero state realizzate in pendenza di istanza non esitata e che il procedimento autorizzatorio non fosse stato attivato. La sanzione demolitoria poteva quindi essere comminata per tutte le opere accertate, indistintamente.
Quanto al legittimo affidamento, il Collegio ha escluso che il tempo trascorso, peraltro non quantificato, possa consolidarlo, trattandosi di illecito permanente. All’amministrazione non era poi richiesta alcuna particolare motivazione sull’interesse pubblico a demolire, perché la repressione degli abusi edilizi è attività vincolata. Il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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