Aggiornamento ATECO 2025 per la composizione dei consigli camerali (Cons. Stato n. 85 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione dell’Allegato A al decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155, finalizzata all’adeguamento alla nuova classificazione ATECO 2025 delle attività economiche, costituisce attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge n. 580 del 1993. La classificazione ISTAT delle attività economiche rappresenta una riserva tecnica di amministrazione, ma la sua applicazione ai fini della ripartizione dei consiglieri camerali impone una valutazione di ragionevolezza in termini di corretta ed equilibrata rappresentatività dei settori economici. L’aggiornamento della classificazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avendo natura meramente ordinamentale.
Il Fatto
Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha trasmesso al Consiglio di Stato lo schema di decreto recante la sostituzione dell’Allegato A al decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155, che disciplina la composizione dei consigli delle camere di commercio. L’intervento si è reso necessario per effetto dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025, della nuova classificazione ATECO 2025 in sostituzione della precedente versione ATECO 2007 – aggiornamento 2022. L’aggiornamento ha determinato la variazione di circa il 70% delle voci presenti nell’elenco allegato al decreto.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha sancito l’intesa, ma ha segnalato l’opportunità di correggere alcune incongruenze relative alla collocazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel settore Turismo anziché nel Commercio, nonché delle agenzie di viaggio nel settore Servizi alle imprese.
La Motivazione della Corte
La Sezione Consultiva ha preliminarmente preso atto che il procedimento di classificazione delle attività economiche è di spettanza dell’ISTAT, configurandosi una riserva tecnica di amministrazione sulla base del rinvio fisso operato dall’articolo 10, comma 3, della legge n. 580 del 1993. Tuttavia, essendo tale classificazione utilizzata per la ripartizione dei consiglieri camerali, sussiste l’esigenza di valutarne gli effetti in termini di corretta ed equilibrata rappresentatività dei settori economici.
Sotto il profilo formale, la Sezione ha rilevato la mancanza della relazione al Ministro, documento che secondo la prassi reca la formula “Si trasmetta al Consiglio di Stato per il parere”. Inoltre, la documentazione presentata non contiene elementi informativi sugli effetti e sulle eventuali problematiche emerse nel periodo di operatività del decreto n. 155/2011, né sulle interlocuzioni intercorse con Unioncamere e Istituto Tagliacarne.
Con specifico riferimento alle osservazioni della Conferenza Stato-Regioni, la Sezione ha evidenziato che il rappresentante del Ministero proponente si è impegnato a farsi parte diligente nei confronti dell’ISTAT per dar seguito alle segnalazioni relative alla classificazione di alcune categorie produttive. L’AIR è stata richiamata come strumento fondamentale di garanzia di coerenza, adeguatezza ed efficacia dell’attività normativa.
La Sezione ha pertanto suggerito l’introduzione nello schema di decreto di una clausola valutativa (c.d. evaluation clause), ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge n. 246 del 2005, volta a implementare un meccanismo di verifica periodica ex post del raggiungimento delle finalità dell’intervento normativo. Il principio di buona pratica è stato richiamato con riferimento a precedenti pareri del Consiglio di Stato.
In conclusione, la Sezione ha espresso parere favorevole con osservazioni, formulate sia sotto il profilo sostanziale che redazionale, accogliendo la proposta di sostituzione dell’Allegato A al decreto n. 155/2011 per l’adeguamento alla nuova classificazione ATECO 2025.
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