Revoca porto d’armi: necessaria motivazione su inaffidabilità concreta (TAR Calabria n. 989 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del Prefetto di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere esercitato anche a seguito di una condotta già sanzionata dalla normativa venatoria, ma esige una motivazione autonoma che dia conto dei presupposti della norma. L’accertamento di una violazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 non è di per sé sintomatico di inaffidabilità nell’uso delle armi, soprattutto quando il fatto non è connesso all’uso o all’abuso dell’arma. La possibilità di fondare il divieto su un episodio privo di nesso con le armi richiede l’indicazione di particolari contingenze idonee a illustrare un complessivo giudizio di non affidabilità. In difetto, il provvedimento è viziato per carenza di motivazione, non potendosi trasformare la misura preventiva e cautelare in una sanzione accessoria automatica.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di una licenza di porto d’armi per uso caccia. In data 23 ottobre 2021, mentre esercitava l’attività venatoria, veniva trovato in possesso di un richiamo acustico elettromagnetico vietato, con conseguente sequestro dei fucili. Il Tribunale penale lo condannava con decreto penale, disponendo contestualmente il dissequestro e la restituzione delle armi agli aventi diritto.

Con due successivi provvedimenti del 2022, la Prefettura vietava al ricorrente di detenere armi, munizioni ed esplosivi, e la Questura revocava la licenza di porto di fucile uso caccia. Il ricorrente impugnava entrambi gli atti davanti al TAR, lamentando il difetto di motivazione e l’automatismo del divieto rispetto all’accertamento venatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato, e di portata assorbente, il motivo relativo alla carenza di motivazione. Il provvedimento prefettizio, dopo aver richiamato il deferimento e il sequestro, si limitava a concludere che la violazione della normativa venatoria precludeva le garanzie di affidabilità nell’uso delle armi.

Il Tribunale ha osservato che il fatto contestato non era connesso all’uso delle armi e non poteva considerarsi di per sé indicativo di una personalità violenta o instabile. La sua attitudine a fondare il divieto richiedeva quindi l’indicazione di particolari contingenze illustranti un complessivo giudizio di non affidabilità, delle quali non vi era traccia nel provvedimento.

La Corte ha richiamato il criterio secondo cui, quando i reati sono commessi proprio mediante l’uso o l’abuso delle armi, l’inaffidabilità emerge ictu oculi; quanto più ci si allontana da tale ipotesi, tanto più esauriente deve essere la motivazione. Nel caso concreto difettava ogni correlazione fra il reato ascritto e il possibile abuso delle armi.

Il riconoscimento del potere prefettizio ex art. 39 del R.D. n. 773/1931, di natura preventiva e cautelare, non esime l’Autorità dal motivare sulla base dei presupposti della norma. L’autonomia della disciplina rispetto a quella venatoria implica che il potere non si fondi su un mero automatismo, né si trasformi in una sanzione accessoria automatica che si aggiungerebbe a quelle di settore.

Accolto il motivo, con assorbimento degli ulteriori, il Collegio ha annullato il decreto prefettizio. Da tale annullamento è derivata la caducazione del decreto questorile di revoca, adottato quale doverosa conseguenza del primo. Resta salva la facoltà di riedizione del potere dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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