Esecuzione del giudicato sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Liguria n. 1060 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio. L’assenza di contestazione nel merito da parte dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, integrano i presupposti per l’ordine di esecuzione. Il giudice nomina commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e, su richiesta di parte, fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. quale misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 19 marzo 2024 n. 353, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, con riferimento alle annualità indicate nel titolo. La medesima sentenza aveva condannato l’amministrazione a corrispondere alla retribuzione professionale docenti per taluni periodi lavorati con contratti a tempo determinato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Il Ministero si è costituito resistendo al ricorso. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 la causa è passata in decisione. Il ricorso per ottemperanza investe il TAR Liguria della verifica dell’effettiva esecuzione del titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato atto dell’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’amministrazione intimata. Ha inoltre rilevato l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Su tali presupposti ha fondato l’accoglimento del ricorso.

In conseguenza, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso, oltre al pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti.

Sussistendo i presupposti, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni trenta.

Su richiesta di parte e in difetto di ragioni ostative, il TAR ha altresì fissato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione all’amministrazione, e il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione oppure, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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